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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00798/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello la Corte territoriale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la richiesta congiunta delle parti ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato le pene nei termini concordati tra imputati e pubblico ministero. I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione, ciascuno con censure diverse: uno ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione sulla misura della diminuzione di pena riconosciuta per le attenuanti generiche; uno ha contestato la qualificazione giuridica del fatto; uno ha lamentato violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non consentiti nei limiti del ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., ribadendo che sono deducibili solo questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e, secondo la più recente giurisprudenza richiamata, all'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza. Le doglianze sulla qualificazione giuridica, sulle circostanze, sulla pena e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sono state reputate estranee al perimetro del controllo di legittimità in questo tipo di decisione. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti dai tre imputati contro la sentenza di appello emessa ex art. 599-bis c.p.p. Ha precisato che le censure svolte riguardavano profili non deducibili in cassazione avverso una sentenza pronunciata a seguito di concordato sui motivi e sulla pena, poiché attenevano alla qualificazione giuridica del fatto, al trattamento sanzionatorio, alle attenuanti generiche e alla mancata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non connesse a prescrizione maturata prima della decisione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice

    La sentenza concordata in appello è censurabile in cassazione solo per vizi specifici e tipizzati, inerenti al consenso, alla volontà negoziale o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    inammissibili ... le doglianze relative ... alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc, pen.

    Nei limiti del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile, in via ordinaria, la mancata declaratoria delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; fa eccezione, secondo il richiamo giurisprudenziale, l'omessa declaratoria di prescrizione già maturata prima della pronuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché ... al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 599-bis c.p.p.

    accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen, e rideterminava le pene inflitte in primo grado

    Il giudice di appello può definire il procedimento con concordato sulle pene tra le parti, rideterminando il trattamento sanzionatorio nei termini concordati.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi strettamente attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
  • Sono inammissibili le doglianze che investono questioni rinunciate, la qualificazione giuridica del fatto, il giudizio sulle circostanze o la determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di regola, motivo deducibile contro la sentenza concordata in appello; resta deducibile solo l'omessa declaratoria di prescrizione già maturata prima della pronuncia.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorre colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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