Cassazione Civile, Ordinanza n. 30102/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice addetta alla funzione di assistente tutelare presso una struttura per anziani gestita da un'associazione. La Corte d'appello aveva ritenuto dimostrata la contrazione dell'attività della struttura sulla base della diminuzione degli ospiti e degli standard organizzativi previsti da una convenzione comunale, rigettando quindi l'impugnativa del licenziamento. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 5 L. 604/1966 per mancato accertamento dell'impossibilità del repêchage, sostenendo che il datore non avesse provato l'inesistenza di altre collocazioni utili; con il secondo ha lamentato che la Corte d'appello avesse trascurato il fatto che altre persone, anche non addette a pulizie e talvolta prive del titolo richiesto, svolgevano stabilmente mansioni di assistente tutelare, circostanza rilevante sia per la reale consistenza dell'esigenza organizzativa sia per la possibilità di ricollocazione; con il terzo ha censurato la regolazione delle spese di lite alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, osservando che il giustificato motivo oggettivo richiede soppressione del posto, nesso causale tra ragione organizzativa e licenziamento e prova, a carico del datore, dell'impossibilità del repêchage, da accertarsi in concreto sull'organico effettivamente presente e non su standard astratti; inoltre ha rilevato che l'impiego stabile di altro personale nelle medesime mansioni incide sia sulla veridicità della riorganizzazione addotta sia sul nesso causale e sull'obbligo di verificare l'utile ricollocazione della lavoratrice. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda accertando in concreto l'impossibilità del repêchage e la reale incidenza dell'impiego stabile di altro personale sulle ragioni organizzative poste a base del licenziamento, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il giustificato motivo oggettivo presuppone ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; tali ragioni devono essere effettive e collegate alla soppressione del posto di lavoro.
L'onere di provare il giustificato motivo oggettivo, inclusa l'impossibilità di una proficua diversa utilizzazione del lavoratore, grava sul datore di lavoro.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale relative al licenziamento e alla regolazione delle spese.
Richiamati in via subordinata nel primo motivo, ma la Corte ha deciso la questione in termini di violazione di legge e omesso accertamento in concreto.
Norma richiamata con riferimento alla condanna alle spese, poi assorbita per effetto della cassazione con rinvio.
Norma richiamata con riferimento alla regolazione delle spese processuali, anch'essa assorbita.
La disciplina sul licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo richiede prova rigorosa delle ragioni organizzative e del repêchage.
Corte cost. n. 77/2018
Richiamata nel terzo motivo in tema di spese, ma senza decisione nel merito perché il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve provare cumulativamente la ragione organizzativa, il nesso causale tra tale ragione e la soppressione del posto, nonché l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale.
- L'accertamento sull'impossibilità del repêchage deve essere concreto e riferito all'organico effettivamente presente al momento del licenziamento; non è sufficiente il richiamo a standard organizzativi astratti o a parametri convenzionali.
- La presenza stabile di altri lavoratori che svolgano, di fatto, le medesime mansioni del dipendente licenziato può incidere sia sulla reale consistenza della riorganizzazione allegata sia sulla verifica della soppressione del posto e del repêchage.
- Nel licenziamento per ragioni oggettive il lavoratore non ha l'onere di indicare specifiche posizioni lavorative libere; l'onere di allegazione e prova dell'inesistenza di alternative ricollocative resta a carico del datore.
- Se il ricorso per cassazione viene accolto e la sentenza è cassata con rinvio, la censura sulle spese del giudizio di merito può restare assorbita, dovendo il giudice del rinvio provvedere nuovamente anche su tale profilo.
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