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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14214/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore ha convenuto davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la società datrice di lavoro e una società committente/subcommittente, chiedendone la condanna solidale al pagamento di crediti retributivi ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. La società datrice di lavoro ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, indicando come fori alternativamente competenti il Tribunale di Piacenza, luogo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa presso il magazzino, oppure il Tribunale di Roma, sede legale della datrice di lavoro. Il Tribunale di Milano ha accolto l'eccezione e si è dichiarato incompetente per territorio. Il lavoratore ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, deducendo violazione degli artt. 33 e 413 c.p.c. e sostenendo che, nelle azioni promosse contro appaltatore e committente in base alla responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, sussiste una connessione idonea a consentire il radicamento della causa davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse, anche in deroga ai fori speciali del lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che, nelle controversie relative a crediti di lavoro in cui il lavoratore agisca sia contro l'appaltatore sia contro il committente responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, la particolare connessione tra le domande consente di instaurare un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse, anche in deroga ai fori speciali esclusivi di cui all'art. 413 c.p.c. Pertanto ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Milano, quale foro del luogo in cui ha sede legale la società committente/subcommittente chiamata in solido, disponendo la riassunzione del processo innanzi a quel giudice nel termine di legge e rimettendo a decisione definitiva la liquidazione delle spese della fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    La responsabilità solidale di committente e appaltatore/subappaltatore per i crediti retributivi del lavoratore consente la trattazione unitaria delle domande contro i diversi obbligati.

  • art. 33 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte chiarisce che la connessione rilevante nella specie è assimilabile alle ipotesi derogatorie previste dagli artt. 31 e ss. c.p.c., non alla mera connessione oggettiva di cui all'art. 33 c.p.c.

  • art. 413 c.p.c.

    Il secondo comma prevede tre fori speciali esclusivi alternativi; tali fori non si unificano nel solo luogo di svolgimento della prestazione e possono essere derogati in presenza di più cause di lavoro strettamente connesse come nella responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003.

  • art. 31 c.p.c.

    Le ipotesi di connessione previste dagli artt. 31 e ss. c.p.c. sono ritenute idonee a derogare ai fori speciali del lavoro quando sussista una connessione particolarmente intensa tra le cause.

  • art. 42 c.p.c.

    È la norma processuale sulla base della quale è stato proposto il regolamento necessario di competenza.

  • art. 47 c.p.c.

    È la norma richiamata per la memoria difensiva della parte resistente nel procedimento di regolamento.

  • art. 380 ter c.p.c.

    È la norma richiamata per le conclusioni scritte del pubblico ministero nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore agisce per crediti retributivi contro più soggetti legati da responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, la domanda verso il committente può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse, anche se diverso dal luogo di esecuzione della prestazione.
  • I fori speciali del lavoro di cui all'art. 413 c.p.c. non esauriscono la competenza territoriale quando la controversia involge una pluralità di cause strettamente connesse e suscettibili di trattazione unitaria.
  • Nelle controversie di lavoro con connessione particolarmente intensa, la disciplina della competenza deve essere letta in coerenza con le regole sulla connessione derogatoria, in analogia con gli artt. 31 e ss. c.p.c., consentendo un unico giudizio davanti al giudice competente per una delle domande.
  • Nell'ambito della responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente, il luogo della sede del committente chiamato in solido può radicare la competenza territoriale del giudice del lavoro per l'intera controversia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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