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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30783/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un soggetto sottoposto a esecuzione penale aveva chiesto, con reclamo ex art. 35-ter ord. pen., la detrazione di pena per periodi di detenzione asseritamente degradante riferiti a una precedente fase esecutiva. Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che quei periodi si collocassero prima della scarcerazione del 07/07/2022, quando la pena era già stata integralmente espia­ta; la nuova detenzione, iniziata il 15/07/2022 per fatti successivi, era autonoma e interrotta rispetto alla precedente. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge per avere il provvedimento impugnato omesso di considerare che nel nuovo provvedimento del procuratore generale sarebbero state rimesse in esecuzione anche le precedenti condanne, con computo di tutti i periodi di detenzione; da ciò il ricorrente faceva discendere la persistente ammissibilità dell'istanza di detrazione della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha precisato che il rimedio dell'art. 35-ter ord. pen. consente la detrazione della pena solo quando la richiesta sia proposta nell'ambito di una esecuzione ancora correlata al pregiudizio lamentato; invece, se la precedente pena è stata integralmente espiata e vi è poi un nuovo periodo di detenzione del tutto autonomo e separato, il pregiudizio subito nella fase ormai conclusa può dare luogo soltanto al ristoro monetario, non alla riduzione della nuova pena. Conseguentemente, ha confermato la declaratoria di inammissibilità del reclamo e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    La detrazione di pena per trattamento inumano o degradante presuppone una correlazione con l'esecuzione in corso; se la pena relativa al primo periodo è già stata integralmente espiata e interviene una nuova detenzione autonoma, il rimedio esperibile per il pregiudizio del periodo pregresso è solo quello monetario entro il termine previsto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La violazione di legge è stata dedotta come motivo di ricorso per cassazione contro l'ordinanza di sorveglianza.

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al computo del periodo di detenzione ai fini dell'esecuzione.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di sorveglianza.

  • art. 81 c.p.

    Citate nel provvedimento di esecuzione per il precedente cumulo di pene.

  • art. 78 c.p.

    Citate nel provvedimento di esecuzione per il precedente cumulo di pene.

  • art. 3 CEDU

    È il parametro convenzionale rispetto al quale opera il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter ord. pen.

  • art. 30-ter ord. pen.

    Richiamato nel ricorso, ma dal testo emerge che la domanda corretta era quella di detrazione/riduzione ex art. 35-ter ord. pen.

  • art. 26 luglio 1975, n. 354

    La disciplina richiamata è quella dell'ordinamento penitenziario, in particolare dell'art. 35-ter.

Massime di principio

  • In materia di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU in ambito detentivo, la detrazione della pena non è esperibile quando il periodo di detenzione in cui si è verificato il pregiudizio sia già integralmente espiato e l'interessato sia successivamente ristretto per un titolo esecutivo o per fatti del tutto autonomi e separati.
  • La continuità giuridica dell'esecuzione può rilevare solo quando i diversi periodi di detenzione siano collegati al medesimo titolo esecutivo; la mera successione cronologica di più carcerazioni non basta, se tra esse vi è una cesura che interrompe il rapporto tra pregiudizio e pena in corso.
  • Quando la precedente esecuzione è esaurita, il rimedio residuo per il danno da detenzione degradante è esclusivamente il ristoro monetario, non la riduzione della pena da espiare in una successiva detenzione slegata dalla prima.
  • La riattivazione o il richiamo in un nuovo provvedimento di esecuzione di precedenti condanne già espiate non fa rivivere, di per sé, il diritto a chiedere la detrazione della pena per il pregresso periodo di detenzione, se manca la necessaria correlazione tra pregiudizio subito ed esecuzione attualmente in corso.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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