Cassazione Penale, Ordinanza n. 16085/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di due anni di reclusione e 6.000 euro di multa per concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per asserito travisamento della prova e per una rivalutazione delle emergenze istruttorie. Ha sostenuto, in sostanza, che la detenzione dello stupefacente fosse giustificata da un imminente imbarco e dal denaro ricevuto dal padre per la partenza, oltre che da una prenotazione per visita ortopedica. Con il secondo motivo ha censurato la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il terzo motivo ha contestato il rigetto della richiesta difensiva di esclusione o disapplicazione della recidiva contestata, deducendo anche sotto questo profilo vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in larga parte risolto in censure di fatto e in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, estranee al giudizio di legittimità, oltre che privo di specifica indicazione del presunto atto travisato. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale l'esclusione della lieve entità sulla base del quantitativo e della qualità della sostanza, delle dosi ricavabili, delle modalità della detenzione e del precedente penale, indicativo di professionalità e non occasionalità. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché la recidiva era stata esclusa nel merito con motivazione non illogica, valorizzando il precedente omogeneo e recente e il significativo quantitativo di droga, elementi indicativi di inserimento in contesti criminali. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
artt. 110 c.p. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
la responsabilità è stata affermata per il concorso nella detenzione di stupefacenti in quantità e modalità incompatibili con l'ipotesi di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
la Corte ha ribadito che la lieve entità va esclusa quando il dato quantitativo, la tipologia dello stupefacente, le modalità della condotta e la personalità dell'agente indicano una detenzione non occasionale e riconducibile a un contesto di approvvigionamento e smercio.
spese processuali
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
Cassa delle Ammende
è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- Il vizio di travisamento della prova deve essere dedotto in modo specifico, indicando l'atto processuale asseritamente travisato e il suo contenuto rilevante; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- La riqualificazione del fatto in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una valutazione complessiva di quantità, qualità della sostanza, dosi ricavabili, modalità della detenzione e indici della personalità dell'agente; il dato quantitativo e le modalità di confezionamento possono escludere la lieve entità.
- Un precedente penale recente e omogeneo può assumere rilievo quale indice di professionalità e non occasionalità della condotta, incidendo sia sulla qualificazione del fatto sia sulla valutazione della recidiva.
- La recidiva può essere mantenuta quando il giudice di merito spieghi in modo non illogico le ragioni per cui il precedente specifico, unitamente alle modalità del fatto, segnali una maggiore capacità criminale o abitualità della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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