Cassazione Penale, Sentenza n. 5395/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (artt. 74, 73 d.P.R. 9/10/1990, n.309). Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità per mancata autonoma valutazione del GIP e uso della tecnica del 'copia-incolla' dalla richiesta del PM; 2-4) carenza e vizio di motivazione sui gravi indizi, in particolare sulla identificazione nel fatto di cessione di 58 grammi di cocaina, sulla valenza delle intercettazioni (tra cui quella del 15.7.2019 riportata per stralcio) e sul presunto ruolo operativo e soggettivo nell'organizzazione; 5) vizio circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato tutti i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che il GIP avesse fornito autonoma valutazione anche se aveva ripreso parti della richiesta del PM, perché nel provvedimento risultano esplicitati gli elementi ritenuti decisivi e i criteri adottati. Sui restanti motivi la Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in una rivalutazione di merito degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità; ha confermato che l'identificazione del ricorrente per l'episodio dei 58 grammi è fondata su riscontri operativi, e che le intercettazioni e altre conversazioni indicate giustificano la ritenuta integrazione del ruolo del Vasapollo nel gruppo riferibile ad Astorino. Ha inoltre condiviso la fondatezza delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione di pericolosità sociale e il livello di integrazione dell'indagato nel gruppo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Norme sostanziali sul traffico di sostanze stupefacenti e sulla responsabilità per il reato associativo; la pronuncia conferma che i fatti e le cessioni contestate rientrano nel novero delle fattispecie previste da tali articoli.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 1, lett. c
La modifica normativa (legge n.47/2015) impone al giudice della cautela un'"autonoma valutazione" degli indizi e delle esigenze cautelari; la Corte interpreta che non sia richiesta una riscrittura originale degli atti ma l'esplicitazione dei criteri e delle ragioni che giustificano la misura, anche se il provvedimento richiama atti del procedimento.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Attribuisce al tribunale del riesame poteri specifici in caso di carenze motivazionali; la Corte richiama il tenore della norma per valutare la necessità di autonoma valutazione del giudice di prima istanza.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Riguarda la presunzione di pericolosità sociale: la Corte menziona che, in assenza di elementi neutralizzanti, il livello di integrazione dell'imputato nel gruppo può giustificare la custodia cautelare.
Riforma che ha rafforzato l'obbligo motivazionale del giudice cautelare e ha sanzionato il mero recepimento automatico delle tesi del PM; la Corte indica i criteri interpretativi della norma, ammettendo il richiamo ad atti purché accompagnato da valutazione esplicita.
Massime di principio
- La tecnica del 'copia-incolla' dalla richiesta del PM non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza cautelare: è necessario verificare se nel provvedimento il giudice abbia comunque indicato i criteri e gli elementi ritenuti decisivi, cioè un'effettiva autonoma valutazione.
- In Cassazione le censure che si risolvono in una diversa lettura o rivalutazione degli elementi di fatto e della attendibilità delle prove sono inammissibili: il sindacato di legittimità non è strumento per rimettere in discussione apprezzamenti di merito.
- Per contestare con successo la motivazione di un provvedimento cautelare per omessa autonoma valutazione, il ricorrente deve indicare specificamente quali omissioni avrebbero potuto determinare una decisione diversa; mere critiche generiche non sono sufficienti.
- Elementi quali riscontri operativi diretti, intercettazioni che menzionano inequivocabilmente il ricorrente e il suo ruolo, o la sua partecipazione in attività di recupero crediti per forniture di droga possono giustificare la ritenuta gravità indiziaria e le esigenze cautelari.
- Chi impugna misure cautelari deve concentrarsi sulla dimostrazione di vizi formali o di gravi carenze motivazionali, non su alternative interpretative dei fatti; in caso di rigetto del ricorso, sono possibili condanne alle spese e alla Cassa delle ammende.
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