Cassazione Penale, Sentenza n. 11119/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge processuale per presunta omessa notifica del decreto di citazione in appello: il decreto sarebbe stato notificato presso lo studio del difensore (non eletto quale domicilio), mentre la ricorrente aveva eletto domicilio presso la propria abitazione; inoltre, si sosteneva che al momento della notifica la ricorrente fosse detenuta e non avesse dunque ricevuto la notificazione in carcere, con la conseguenza di non aver mai avuto conoscenza del processo d'appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la distinzione tra nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) e nullità sanabile/irregolare (art. 184 c.p.p.), affermando che la notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto costituisce, di regola, una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 lett. c) c.p.p.) che deve essere dedotta nei termini decadenziali dell'art. 182 c.p.p., salvo che risulti in concreto inidonea a produrre conoscenza (caso in cui sarebbe nullità assoluta ai sensi dell'art. 179). Nel caso concreto la ricorrente non aveva dedotto la mancata conoscenza dell'atto e risulta che la difesa era presente in aula; inoltre la documentazione contraddiceva l'affermazione della detenzione al momento della notifica. Pertanto la nullità non è stata tempestivamente rilevata ed è stata ritenuta sanata. Conseguentemente la condanna impugnata è confermata ed alla ricorrente è stata addebitata la rifusione delle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che prevede il reato di evasione, che ha costituito la fattispecie oggetto del processo e della condanna di primo grado confermata in appello.
Prevede la nullità assoluta per omessa notificazione della citazione; la Corte ha ricordato che si applica solo se la notificazione è effettivamente omessa o inidonea a produrre conoscenza.
Disciplina i vizi della notificazione; la Corte ha osservato che una notificazione viziata può essere sanata nelle circostanze previste dalla legge.
Contiene la disciplina delle nullità sanabili: la Corte ha richiamato che la nullità derivante da notifiche viziate è sanata quando la parte compare o rinuncia a dedurre la nullità.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Classifica la nullità della notificazione irregolare (ad es. effettuata in domicilio diverso da quello eletto) come nullità di ordine generale a regime intermedio, la quale non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
Stabilisce i termini decadenziali per la deduzione delle nullità: le nullità di regime intermedio devono essere contestate tempestivamente entro i termini previsti, pena la loro sanatoria.
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato per i costi a carico della ricorrente in caso di inammissibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riferimento al nuovo quadro normativo in tema di notificazioni; la Corte ha ritenuto compatibili i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra notifica inesistente e irregolare con le modifiche introdotte dal decreto.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo)
Principio secondo cui la notificazione irregolare in domicilio diverso costituisce nullità di regime intermedio e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025 (Covella)
Chiarisce che la notificazione effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto determina, di norma, una nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile nei termini di cui all'art. 182, salvo che in concreto risulti inidonea a produrre conoscenza (allora sarebbe nullità assoluta ai sensi dell'art. 179).
Giurisprudenza: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Citata in relazione al principio per cui il verbale d'udienza e la presenza del difensore possono essere valutati ai fini della conoscenza del processo e della sanatoria della nullità.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra notifica "omessa" (nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.) e notifica "irregolare" o "viziata" (nullità sanabile o di regime intermedio): solo la prima legittima la deduzione ex novo in cassazione.
- La notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto costituisce di norma una nullità di ordine generale a regime intermedio: va eccepita tempestivamente nei termini decadenziali dell'art. 182 c.p.p., altrimenti si ritiene sanata.
- Per trasformare una notificazione irregolare in una nullità assoluta occorre provare che l'atto era in concreto inidoneo a portare a conoscenza del destinatario (cioè che non ha effettivamente avuto conoscenza).
- La comparsa o la presenza del difensore in udienza può sanare vizi formali della notificazione; l'assenza di una contestazione immediata indebolisce la posizione della parte che poi deduce la nullità tardivamente.
- Se si è detenuti al momento della notifica, è essenziale dimostrare lo stato di detenzione e che la notifica non sia stata praticata a mani dell'interessato in carcere; la documentazione ufficiale sulla detenzione è cruciale.
- In caso di dubbi sulla corretta notifica, è opportuno sollevare immediatamente l'eccezione e produrre elementi di prova della mancata conoscenza per evitare la decadenza del rimedio.
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