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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11119/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge processuale per presunta omessa notifica del decreto di citazione in appello: il decreto sarebbe stato notificato presso lo studio del difensore (non eletto quale domicilio), mentre la ricorrente aveva eletto domicilio presso la propria abitazione; inoltre, si sosteneva che al momento della notifica la ricorrente fosse detenuta e non avesse dunque ricevuto la notificazione in carcere, con la conseguenza di non aver mai avuto conoscenza del processo d'appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la distinzione tra nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) e nullità sanabile/irregolare (art. 184 c.p.p.), affermando che la notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto costituisce, di regola, una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 lett. c) c.p.p.) che deve essere dedotta nei termini decadenziali dell'art. 182 c.p.p., salvo che risulti in concreto inidonea a produrre conoscenza (caso in cui sarebbe nullità assoluta ai sensi dell'art. 179). Nel caso concreto la ricorrente non aveva dedotto la mancata conoscenza dell'atto e risulta che la difesa era presente in aula; inoltre la documentazione contraddiceva l'affermazione della detenzione al momento della notifica. Pertanto la nullità non è stata tempestivamente rilevata ed è stata ritenuta sanata. Conseguentemente la condanna impugnata è confermata ed alla ricorrente è stata addebitata la rifusione delle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che prevede il reato di evasione, che ha costituito la fattispecie oggetto del processo e della condanna di primo grado confermata in appello.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta per omessa notificazione della citazione; la Corte ha ricordato che si applica solo se la notificazione è effettivamente omessa o inidonea a produrre conoscenza.

  • art. 171 cod. proc. pen.

    Disciplina i vizi della notificazione; la Corte ha osservato che una notificazione viziata può essere sanata nelle circostanze previste dalla legge.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Contiene la disciplina delle nullità sanabili: la Corte ha richiamato che la nullità derivante da notifiche viziate è sanata quando la parte compare o rinuncia a dedurre la nullità.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Classifica la nullità della notificazione irregolare (ad es. effettuata in domicilio diverso da quello eletto) come nullità di ordine generale a regime intermedio, la quale non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini decadenziali per la deduzione delle nullità: le nullità di regime intermedio devono essere contestate tempestivamente entro i termini previsti, pena la loro sanatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato per i costi a carico della ricorrente in caso di inammissibilità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riferimento al nuovo quadro normativo in tema di notificazioni; la Corte ha ritenuto compatibili i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra notifica inesistente e irregolare con le modifiche introdotte dal decreto.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo)

    Principio secondo cui la notificazione irregolare in domicilio diverso costituisce nullità di regime intermedio e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025 (Covella)

    Chiarisce che la notificazione effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto determina, di norma, una nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile nei termini di cui all'art. 182, salvo che in concreto risulti inidonea a produrre conoscenza (allora sarebbe nullità assoluta ai sensi dell'art. 179).

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Citata in relazione al principio per cui il verbale d'udienza e la presenza del difensore possono essere valutati ai fini della conoscenza del processo e della sanatoria della nullità.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra notifica "omessa" (nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.) e notifica "irregolare" o "viziata" (nullità sanabile o di regime intermedio): solo la prima legittima la deduzione ex novo in cassazione.
  • La notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto costituisce di norma una nullità di ordine generale a regime intermedio: va eccepita tempestivamente nei termini decadenziali dell'art. 182 c.p.p., altrimenti si ritiene sanata.
  • Per trasformare una notificazione irregolare in una nullità assoluta occorre provare che l'atto era in concreto inidoneo a portare a conoscenza del destinatario (cioè che non ha effettivamente avuto conoscenza).
  • La comparsa o la presenza del difensore in udienza può sanare vizi formali della notificazione; l'assenza di una contestazione immediata indebolisce la posizione della parte che poi deduce la nullità tardivamente.
  • Se si è detenuti al momento della notifica, è essenziale dimostrare lo stato di detenzione e che la notifica non sia stata praticata a mani dell'interessato in carcere; la documentazione ufficiale sulla detenzione è cruciale.
  • In caso di dubbi sulla corretta notifica, è opportuno sollevare immediatamente l'eccezione e produrre elementi di prova della mancata conoscenza per evitare la decadenza del rimedio.

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