Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30074/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Ufficio dei Monopoli ha recuperato a tassazione, per il periodo 1.1.2011-7.9.2011 secondo la ricostruzione iniziale del provvedimento amministrativo, l'imposta unica sulle scommesse nei confronti di una società estera operante nel settore betting, ritenuta soggetto passivo e/o responsabile in solido per l'attività di raccolta scommesse svolta in Italia tramite un centro trasmissione dati (CTD) privo di concessione. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, con due motivi di ricorso, che: 1) l'art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, l. 220/2010, non consentirebbe di considerare soggetto passivo il bookmaker per annualità anteriori al 2011, essendo stata esclusa per quel periodo la responsabilità solidale del ricevitore; 2) l'art. 33 d.lgs. 504/1998, letto in combinazione con la norma interpretativa del 2010, non attribuirebbe al CTD il ruolo di soggetto gestore, perché svolgerebbe attività meramente accessorie e ausiliarie, con la conseguenza che, se il ricevitore non è soggetto passivo, verrebbe meno anche la responsabilità del bookmaker estero. La società ha inoltre dedotto frizioni con il diritto dell'Unione, contestando la compatibilità della disciplina nazionale con la libera prestazione dei servizi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'imposta unica sulle scommesse colpisce l'organizzazione e l'esercizio dell'attività di gioco, non la singola giocata, e che la disciplina nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale, consente di assoggettare a imposta anche i bookmaker esteri privi di concessione che gestiscano scommesse raccolte in Italia, compresi i rapporti relativi al periodo in esame. La Corte ha inoltre escluso che la pronuncia di incostituzionalità limitata alle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011 faccia venir meno la posizione del bookmaker estero, perché la responsabilità del bookmaker resta autonoma rispetto a quella del ricevitore. Quanto ai profili eurounitari, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia per escludere discriminazioni o restrizioni incompatibili con l'art. 56 TFUE. Il ricorso è stato quindi respinto; il testo disponibile si interrompe prima della parte finale sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    L'imposta unica sulle scommesse è dovuta per concorsi pronostici e scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; il presupposto è collegato all'attività di gioco organizzata sul territorio.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Soggetti passivi sono coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse; la norma è stata letta nel senso di comprendere anche chi gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero.

  • art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220

    La disposizione interpretativa rende dovuta l'imposta anche in assenza o inefficacia della concessione e stabilisce la soggettività passiva di chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, con obbligazione solidale del mandante se l'attività è svolta per conto di terzi.

  • art. 16 d.m. 10 marzo 2006, n. 111

    È richiamato come norma che prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014, n. 190

    È richiamato per il criterio di determinazione dell'imponibile forfetario, parametrato al triplo della media della raccolta nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 53 Cost.

    È evocato nel ragionamento della Corte costituzionale sul limite di traslazione dell'imposta per le annualità anteriori al 2011.

  • art. 56 TFUE

    La normativa italiana sull'imposta sulle scommesse è ritenuta compatibile con la libera prestazione di servizi, non essendo discriminatoria né idonea a ostacolare indebitamente l'attività degli operatori esteri.

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione ed esercizio del gioco, non la mera singola giocata, e si applica anche alle scommesse raccolte sul territorio nazionale da operatori stabiliti all'estero.
  • La norma interpretativa del 2010 attribuisce soggettività passiva a chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche in assenza di concessione, prevedendo una responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.
  • La declaratoria di incostituzionalità limitata alle annualità anteriori al 2011 incide sulla posizione delle ricevitorie che non potevano traslare l'imposta, ma non elimina la responsabilità del bookmaker estero quale autonomo co-gestore dell'attività di scommessa.
  • La qualifica del CTD come intermediario accessorio non esclude, di per sé, la rilevanza fiscale dell'organizzazione di raccolta scommesse né la soggezione del bookmaker estero al prelievo.
  • In materia di giochi d'azzardo, la disciplina fiscale nazionale è compatibile con il diritto dell'Unione quando si applica in modo non discriminatorio agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio dello Stato e risponde a obiettivi imperativi di interesse generale, quali tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all'evasione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.