Cassazione Civile, Ordinanza n. 13213/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito dell'esame di dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2003, con recupero di asseriti omessi o carenti versamenti di addizionale regionale IRPEF, ritenute alla fonte e di un credito d'imposta per incremento dell'occupazione. Il contribuente aveva inizialmente contestato, nel giudizio di merito, sia l'insussistenza dei presupposti dell'iscrizione a ruolo sia la tardività dell'iscrizione e della notifica, l'omessa sottoscrizione dell'atto, la mancata previa comunicazione dell'esito della liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e la carenza di motivazione. Nel giudizio di cassazione riassunto dopo rinvio, ha proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 per l'omessa comunicazione dell'esito della liquidazione e la conseguente illegittimità della formazione del ruolo e della cartella, sostenendo che il contraddittorio preventivo fosse dovuto prima dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non è dovuta in ogni caso di iscrizione a ruolo, ma soltanto quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza non allegata specificamente dal ricorrente. Poiché il ricorso non indicava quali incertezze avrebbero dovuto essere chiarite tramite il contraddittorio, la censura è stata respinta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre alle ulteriori somme liquidate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato non è richiesta in via generale, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
richiamato per escludere che l'omissione della comunicazione comporti, di per sé, la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel motivo di ricorso
usato per condannare il ricorrente al pagamento di somme ulteriori in relazione alla soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali, la comunicazione di irregolarità non è un adempimento sempre necessario: è richiesta solo quando la liquidazione presenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Chi deduce l'omessa comunicazione prodromica alla cartella deve indicare in modo specifico quali profili dichiarativi erano incerti e avrebbero richiesto il contraddittorio preventivo.
- Se la cartella deriva dal mero mancato pagamento di quanto già risultante dalla dichiarazione, l'omissione della comunicazione ex art. 36-bis non determina, di per sé, l'illegittimità della pretesa né l'esclusione di sanzioni e interessi.
- Nel ricorso per cassazione è insufficiente una censura astratta sulla violazione del contraddittorio: occorre confrontarsi con i presupposti applicativi della norma e con le risultanze della fattispecie concreta.
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