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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32473/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la condanna per evasione e altro reato, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di evasione e per altro reato non specificato nel testo. La Corte rileva che i primi due motivi di ricorso introducono questioni devolute per la prima volta in sede di legittimità, quindi non esaminabili; il terzo motivo, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, è ritenuto aspecifico perché non si confronta con la motivazione della sentenza di merito, che aveva esplicitato i criteri adottati sul punto. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma richiamata solo per individuare il reato oggetto della condanna impugnata, ossia evasione.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal controllo sui motivi nuovi e sulla specificità del ricorso per cassazione, che non possono introdurre questioni nuove in sede di legittimità e devono confrontarsi con la motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 385 cod. pen.

    Indicato nel testo come uno dei reati per cui vi era stata condanna in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito o temi di giudizio non devoluti nei precedenti gradi, poiché tali doglianze sono inammissibili.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico e quindi inammissibile quando non si confronta con la motivazione puntuale della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in modo generico la censura.
  • La deduzione relativa alla recidiva deve misurarsi con l'effettiva motivazione del giudice di merito sui criteri applicati; in mancanza di tale confronto, il motivo non è scrutinabile nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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