Cassazione Penale, Sentenza n. 14340/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Catanese era stato condannato per il reato di cui all'art. 335 c.p. per aver, in qualità di custode di un ciclomotore sequestrato e confiscato, cagionato colposamente la distruzione o dispersione del bene (o aver agevolato la sua sottrazione) il 4 dicembre 2020. Con il ricorso per cassazione si denunciava: (i) insufficienza della prova in ordine al nesso causale e alla colpa, rilevando che terzi potevano avere accesso al luogo di custodia; (ii) errata valutazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche; (iii) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione esaminata in appello fosse la mancanza di colpa del custode e che la Corte territoriale avesse motivatamente escluso la mancata responsabilità, osservando che l'imputato si era trasferito senza darne comunicazione alle autorità e non aveva denunciato tempestivamente la sparizione, agevolando così la sottrazione da parte di terzi. La Corte ha altresì ritenuto generiche e aspecifiche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e all'applicazione dell'art. 131-bis; ha ricordato che, sebbene la tenuità possa essere rilevata d'ufficio, in cassazione la censura deve essere adeguatamente argomentata e collegata al materiale probatorio delle sentenze impugnate. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato si configura anche quando il custode, per colpa, ha agevolato la sottrazione o la soppressione del bene da parte di terzi; rileva quindi la condotta omissiva o negligenza che abbia reso possibile l'alienazione del bene sequestrato.
Se la sottrazione è imputabile direttamente allo stesso proprietario-custode (atto doloso del custode), la fattispecie applicabile è quella dell'art. 334 e non dell'art. 335.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere presa in considerazione d'ufficio, ma in cassazione la doglianza sulla mancata applicazione deve essere specificamente motivata e connessa alle risultanze di merito per essere ammissibile.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; indica il modo di esposizione conforme per l'impugnazione in cassazione.
Richiamata come riferimento sul dovere di rilevare d'ufficio le circostanze rilevanti (es. tenuità) in sede di merito; la Corte sottolinea però che in cassazione l'eventuale vizio motivazionale deve essere adeguatamente documentato.
Massime di principio
- La responsabilità ex art. 335 c.p. può derivare anche da condotte omissive o negligenze del custode che facilitano la sottrazione del bene da parte di terzi (es. trasferimento senza comunicazione, mancata denuncia della sparizione).
- Se il bene è sottratto dallo stesso proprietario-custode con dolo, si applica l'art. 334 c.p.; l'art. 335 riguarda la violazione colposa dei doveri di custodia e i casi di agevolazione della sottrazione da parte di terzi.
- In cassazione non è possibile introdurre nuovi fatti o prove non emersi in sede di merito; le doglianze devono essere fondate sulle risultanze processuali già acquisite e adeguatamente argomentate.
- Le richieste di attenuanti generiche o della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiedono argomentazioni specifiche e il collegamento alle risultanze di merito; le deduzioni generiche sono valutate come aspecifiche e possono essere dichiarate inammissibili.
- La Corte d'appello deve motivare sull'esistenza o meno della tenuità del fatto ex officio, ma in sede di cassazione la censura per omissione motivazionale richiede l'indicazione precisa di come la lacuna sia decisiva per il giudizio.
- Un ricorso per cassazione privo di adeguata motivazione o che ripropone in termini generici questioni già risolte può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
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