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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08325/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 e di semilibertà ex art. 50 Ord. pen. 1) Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per la mancata concessione dell'affidamento in prova: secondo la difesa il Tribunale avrebbe dato eccessivo rilievo ai precedenti specifici e alle pendenze, trascurando la condotta positiva successiva del detenuto (rifiuto di comportamenti devianti, adesione a valori sociali, attaccamento familiare e elementi positivi nella relazione dell'U.E.P.E.). 2) Con il secondo motivo si censura la presunta errata applicazione dei requisiti per la semilibertà e la carenza di motivazione: la difesa sostiene che non sia indispensabile la presenza di un lavoro retribuito e che, comunque, sussisterebbero le condizioni idonee al reinserimento sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, per l'ammissione a misure alternative alla detenzione, non è sufficiente l'assenza di elementi negativi (es. mancanza di reati ostativi o pena residua nei limiti), ma sono necessari elementi positivi che consentano una prognosi favorevole e la concreta previsione di prevenzione della recidiva. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha formulato una prognosi di attuale pericolosità sociale in ragione della gravità del reato (detenzione ai fini di spaccio di significative quantità di stupefacenti e materiali per lo spaccio), dei precedenti specifici, di gravi pendenze (anche per associazione, peculato, riciclaggio), di informazioni negative di pubblica sicurezza e dell'assenza di attività lavorativa, elemento che lascia presumere il vivere del provento degli illeciti. Quanto alla semilibertà, la Corte ha condiviso il rilievo sulla mancanza, attestata dall'U.E.P.E., di attività lavorativa o idonea attività formativa/di volontariato. La motivazione del Tribunale è ritenuta priva di vizi logici e giuridici; il rigetto è confermato. È seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Per l'affidamento in prova al servizio sociale non basta l'assenza di elementi ostativi: è necessario che emergano elementi positivi che consentano una prognosi favorevole riguardo al trattamento e alla prevenzione della recidiva; va valutato il processo di revisione critica del passato e la concreta praticabilità del beneficio

  • art. 50, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Per la semilibertà sono richieste due indagini distinte: i risultati del trattamento individualizzato e l'esistenza di condizioni che garantiscano un graduale reinserimento (presa di coscienza, riflessione critica, idonee condizioni di reinserimento); l'assenza di attività lavorativa o idonea attività formativa/di volontariato può legittimamente impedire la concessione

  • art. 616, codice di procedura penale

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento

Massime di principio

  • L'ammissione a misure alternative richiede elementi positivi che consentano una prognosi favorevole del reinserimento: la semplice mancanza di fattori ostativi non è sufficiente
  • Il giudice deve bilanciare gravità e tipologia del reato, precedenti e pendenze con la condotta successiva del detenuto; la condotta post-fatto è rilevante ma non automaticamente determinante se non è dimostrata in modo stabile e significativo
  • La mancanza di occupazione o di un'attività formativa/di volontariato idonea è un elemento probante che può portare al rigetto delle istanze di semilibertà o di affidamento in prova, poiché può far ritenere sussistente il rischio che il detenuto viva del provento di reati
  • Le relazioni dell'U.E.P.E. forniscono informazioni rilevanti ma non vincolano il giudice; questi deve tuttavia motivare il peso attribuito a tali informazioni rispetto agli elementi di pericolosità
  • Il tribunale può legittimamente richiedere un periodo ulteriore di osservazione o esperimenti premiali anche se emergono elementi positivi, soprattutto quando il reato o i collegamenti del detenuto indicano una significativa capacità delinquenziale
  • Per la semilibertà è richiesta una valutazione sia degli esiti del trattamento individualizzato sia delle concrete condizioni di reinserimento; il reperimento di un lavoro retribuito non è l'unico criterio ma l'esistenza di un'attività utile e idonea è generalmente necessaria

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