Cassazione Civile, Ordinanza n. 18106/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società in nome collettivo e i due soci hanno proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il recupero di un debito riveniente da un piano di rientro rimasto inadempiuto. Il tribunale ha dichiarato improcedibile l’opposizione per mancato, o ritenuto irrituale, esperimento della mediazione obbligatoria: la procedura era stata attivata, ma davanti al mediatore era comparso solo un sostituto del difensore, senza la presenza personale delle parti e senza una procura sostanziale specifica. La corte d’appello ha confermato l’improcedibilità, ritenendo necessaria la comparizione personale delle parti assistite dal difensore, salva la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante munito di procura sostanziale specifica; ha inoltre rilevato che l’appellante non aveva censurato autonomamente la parte della decisione che dichiarava improcedibile l’opposizione anziché il ricorso monitorio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione del d.lgs. n. 28/2010, sostenendo che la mediazione fosse valida anche senza partecipazione personale delle parti, poiché assistite tecnicamente e comunque coinvolte in più incontri, e che la sanzione dell’improcedibilità produceva un effetto sproporzionato rispetto alla mera assenza personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito si fossero conformati alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, è necessaria la comparizione personale delle parti, pur potendo queste farsi sostituire da un rappresentante sostanziale munito di procura specifica, anche coincidente con il difensore. Ha inoltre osservato che la censura relativa al diverso esito dell’improcedibilità non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la parte non aveva specificamente impugnato il rilievo secondo cui l’irregolarità della mediazione doveva ricadere sull’opponente. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda nelle controversie previste dalla norma; l’improcedibilità deve essere eccepita o rilevata entro la prima udienza.
Nel procedimento di mediazione obbligatoria è richiesta la presenza delle parti e dei rispettivi avvocati al primo incontro; la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale munito di apposita procura.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nella mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 la comparizione personale della parte è necessaria ai fini del corretto esperimento della condizione di procedibilità, salva la possibilità di sostituzione mediante un rappresentante sostanziale munito di procura specifica.
- La mera procura alle liti non basta a legittimare la partecipazione del difensore al posto della parte in mediazione, poiché essa attribuisce solo poteri processuali e non anche il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia.
- Se la parte non contesta specificamente la ratio decisiva della sentenza di merito, il motivo di ricorso è inammissibile perché non coglie la reale base logica e giuridica della decisione impugnata.
- La sanzione dell’improcedibilità va verificata secondo le regole proprie della mediazione obbligatoria e, una volta accertata la mancata valida partecipazione, la decisione di merito che la dichiari non è censurabile in cassazione se la doglianza non supera la ratio decidendi.
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