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Sentenza

Sentenza n. 1103/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, Sez. Lavoro (R.G. 816/2017) n. 265/2017 - provvisoriamente esecutivo - notificato in tale forma il 05.09.2017 e il 29.07.2025;

Giustizia amministrativa202600195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale civile, confermato in sede di opposizione e divenuto definitivo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 265/2017 del Tribunale di Caltagirone, Sezione lavoro, provvisoriamente esecutivo e successivamente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo dalla sentenza n. 651/2025, passata in giudicato. Il titolo impone all’Opera Pia il pagamento della somma lorda di euro 21.782,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo, nonché delle spese della procedura monitoria. Dedotta la persistente inerzia dell’ente debitore, la ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. L’ente intimato non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’ottemperanza a un decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, il rispetto del termine decennale per l’azione, dei termini processuali e del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, nonché la documentazione delle notifiche del titolo e della sentenza definitiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché il decreto ingiuntivo era stato confermato dalla sentenza del Tribunale civile passata in giudicato. Ha accertato il perdurante obbligo dell’ente di pagare le somme riconosciute dal titolo, comprensive di interessi e rivalutazione, e gli ha ordinato di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il segretario comunale del Comune di Piazza Armerina, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua poiché il titolo esecutivo già assicura la conservazione del valore economico reale del credito mediante la previsione di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. L’ente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 850,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è stata ritenuta tempestiva, essendo stata proposta entro il termine decennale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato ritenuto rispettato il termine per il deposito del ricorso nei giudizi soggetti al rito camerale richiamato dalla disposizione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione del titolo esecutivo e della sentenza definitiva è stata considerata idonea a documentare il decorso del termine dilatorio prima dell’azione esecutiva nei confronti dell’ente debitore.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, sarebbe stata manifestamente iniqua in presenza di un titolo che già prevede interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto mediante apposita nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo quando il decreto sia stato opposto ma confermato da una sentenza passata in giudicato, che ne abbia altresì dichiarato la definitività esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata la definitività del titolo e il perdurante inadempimento dell’amministrazione o dell’ente debitore, il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, in particolare se il titolo esecutivo già tutela integralmente il valore economico del credito mediante interessi legali e rivalutazione monetaria fino al pagamento.
  • La verifica del rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti degli enti pubblici richiede la documentazione della notificazione del titolo esecutivo e, in caso di opposizione, della decisione definitiva che lo conferma.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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