Cassazione Penale, Ordinanza n. 26524/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando per il primo motivo la mancata devoluzione della censura in appello e per il secondo la genericità e la sostanziale reiterazione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge, contestando il giudizio di responsabilità e chiedendo l'esclusione dell'aggravante indicata nel testo come art. 640, comma 2, n. 2-bis; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché non risulta dedotta in appello, con conseguente frattura della catena devolutiva ex art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre contestato la recidiva, ma la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata e comunque non proponibile in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità e l'adeguatezza delle indagini, ma la Corte lo ha giudicato una mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e già disattese, osservando che il quadro probatorio era completo e coerente e che la ricorrente risultava intestataria della carta prepagata su cui era stato accreditato il denaro oggetto della truffa. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di truffa, il dolo generico può essere desunto dalle modalità concrete della condotta.
Norme richiamate
La censura non dedotta in appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, pena la frattura della catena devolutiva.
Ai fini della valutazione della recidiva il giudice deve considerare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, non potendo fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sul tempo intercorso.
Il dolo della truffa può essere desunto dalle modalità esecutive e dalle concrete circostanze del fatto; il riferimento all'aggravante nel testo è trattato solo come oggetto di censura difensiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che non risultino previamente dedotte in appello, quando ciò comporti una rottura della devoluzione.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non possono limitarsi a riprodurre, in modo pedissequo, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La contestazione della recidiva richiede una valutazione concreta del rapporto tra precedenti condanne e fatto per cui si procede, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e non può basarsi soltanto sulla gravità astratta dei fatti o sulla loro collocazione temporale.
- Nel reato di truffa, il dolo generico può essere inferito in via logico-deduttiva dalle modalità della condotta e dalle circostanze concrete, valorizzando l'inganno, il profitto e il danno come elementi rappresentati o accettati dall'agente.
Come è indicizzato
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