Cassazione Civile, Ordinanza n. 35714/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva confermato il rigetto, già pronunciato dal Tribunale, della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Con il primo motivo denunciava, in modo promiscuo, plurimi profili di violazione di legge e vizi motivazionali, senza però indicare in modo specifico le censure e senza confrontarsi con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate sulla ritenuta non credibilità del racconto, sull’accertamento delle ragioni della partenza e sulle condizioni di sicurezza del Paese di origine. Con il secondo motivo contestava ulteriori valutazioni di merito, ma senza colpire specificamente gli accertamenti della Corte territoriale sulle condizioni di sicurezza nel Paese, svolti con richiamo a fonti informative, né la valutazione dei profili di vulnerabilità personale rilevanti ai fini della protezione umanitaria. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non specifico, cumulativo e non aderente alle rationes decidendi della sentenza di merito, perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché non censurava in modo puntuale le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla sicurezza nel Paese di origine e alla vulnerabilità personale. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Ha introdotto la disciplina richiamata per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, dPR n. 115 del 2002
L’ulteriore importo è dovuto in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali senza una censura specifica e puntuale dei singoli capi della decisione impugnata.
- Non è consentito sollecitare in cassazione una rivalutazione del merito, specie quando la sentenza impugnata si fonda su autonome rationes decidendi non specificamente attaccate.
- In materia di protezione internazionale e umanitaria, il ricorso deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto del giudice di merito sulla credibilità del racconto, sulla situazione del Paese di origine e sulla vulnerabilità personale, non essendo sufficiente una critica globale e generica.
- La mancata specifica contestazione delle fonti informative utilizzate dal giudice di merito per valutare la sicurezza del Paese di origine impedisce l’esame del motivo in cassazione.
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