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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16004/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento emessi per IMU (anni 2014-2016) e TASI (anni 2014-2016) nei confronti di una società proprietaria di due aree site nel territorio comunale, per infedele dichiarazione e omesso/parziale versamento. L’ente impositore aveva ritenuto i terreni dotati di una potenzialità edificatoria e aveva determinato il valore venale sulla base di una stima interna, applicando la tassazione propria delle aree edificabili; la contribuente sosteneva invece che le aree dovessero essere trattate come agricole. La CTP aveva respinto i ricorsi, mentre la CTR aveva accolto l’appello della società, qualificando le aree come agricole/non edificabili in ragione della destinazione a parco e della necessità di una variante urbanistica per mutarne l’uso. Il Comune ricorre in Cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione/falsa applicazione delle norme IMU, TASI e urbanistiche, sostenendo che il Piano degli Interventi prevedeva per l’area a parco comunque una limitata edificabilità (chioschi, tettoie aperte, servizi igienici, attrezzi gioco bambini) e che, in ogni caso, tali specifiche previsioni incidono sul valore ma non escludono la natura edificabile; con il secondo censura, in modo non adeguatamente inquadrato nei paradigmi dell’art. 360 c.p.c., la valutazione della CTR sulla non edificabilità, chiedendo una rivalutazione delle risultanze probatorie.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che la qualificazione urbanistica dell’area come "area a parco" non ne comporta la natura agricola né l’assenza assoluta di edificabilità, ma impone di considerare la concreta potenzialità edificatoria consentita dalle norme tecniche operative del Piano. Il giudice di merito aveva errato nel trascurare il certificato di destinazione urbanistica e le previsioni urbanistiche che ammettevano alcune costruzioni accessorie; pertanto la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame delle impugnazioni avverso gli avvisi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di specifico inquadramento e diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il paradigma utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nel primo motivo; il secondo motivo, non correttamente sussunto in alcun vizio tipico, è stato ritenuto inammissibile

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    la mancata indicazione del vizio denunciato rende il secondo motivo inammissibile

  • d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5

    norme richiamate per la disciplina dell’ICI/IMU e per la qualificazione delle aree edificabili ai fini impositivi

  • art. 13, d.lgs. n. 201 del 2011

    norma richiamata per la disciplina dell’IMU

  • art. 1, comma 675, L. n. 147 del 2013

    norma richiamata per la disciplina della TASI

  • L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11, art. 3, comma 4, lett. a)

    definisce l’articolazione della pianificazione urbanistica comunale tra PAT e PI, rilevante per interpretare la destinazione delle aree

  • L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11, art. 17

    indica funzioni e contenuti del Piano degli Interventi, compresa l’individuazione delle destinazioni d’uso e degli indici edilizi

  • art. 39 delle Norme tecniche operative del Piano degli Interventi

    qualifica le aree per servizi pubblici e prevede che la loro individuazione abbia valore programmatico, con possibilità di realizzazione anche da privati previa convenzione

  • art. 40.3 delle Norme tecniche operative del Piano degli Interventi

    per le aree a parco ammette la costruzione di chioschi per ristoro, tettoie aperte, servizi igienici e attrezzi per il gioco dei bambini, escludendo altre opere indicate

  • art. 50, comma 1, lett. h), L.R. Veneto n. 11 del 2004

    richiamato in relazione alla classificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposizione sugli immobili, la qualificazione urbanistica di un’area non va risolta in astratto, ma verificando il concreto contenuto delle previsioni del piano e del certificato di destinazione urbanistica.
  • Una destinazione a servizi pubblici, area a parco o zona per funzioni pubbliche non esclude automaticamente la natura edificabile del suolo: occorre distinguere tra vincoli di inedificabilità assoluta e vincoli che incidono solo sulle modalità e sui limiti di edificazione.
  • Quando il piano consente, sia pure entro limiti ristretti e per opere accessorie, alcune trasformazioni edilizie, tali potenzialità incidono sul valore venale del bene ai fini tributari ma non impongono di trattare l’area come agricola.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specificamente sussunto in uno dei vizi tipici denunciabili; una censura che miri sostanzialmente a rivalutare le prove è inammissibile.
  • Il giudice di merito deve fondare la qualificazione fiscale del terreno sulla lettura coordinata degli strumenti urbanistici applicabili e del certificato di destinazione urbanistica, non su un mero richiamo alla destinazione pubblica dell’area.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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