Cassazione Penale, Sentenza n. 32280/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere in forza di un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, confermata dal Tribunale del riesame. Il ricorso per cassazione censurava la decisione del Tribunale del riesame per violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p. e degli artt. 273 e 292 c.p.p., nonché per mancanza o illogicità della motivazione. Il primo motivo riguardava la sussistenza dei presupposti cautelari in relazione all'associazione per delinquere. Il secondo motivo contestava la motivazione relativa al ruolo di capo promotore nell'associazione oggetto dell'imputazione. Il terzo motivo riguardava l'aggravante dell'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso denominata "clan Mazzarella". Prima della decisione, il difensore munito di procura speciale depositava rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia depositata dal difensore munito di procura speciale. Poiché l'atto di rinuncia non deduceva né documentava una specifica causa di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'associazione per delinquere, richiamata nei motivi di ricorso con riguardo alla configurabilità dell'associazione e al ruolo di capo promotore.
Richiamato in relazione ai presupposti dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione della misura cautelare.
Richiamato in relazione ai requisiti motivazionali dell'ordinanza cautelare.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Indicato quale base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizi della motivazione.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione depositata dal difensore munito di procura speciale determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
- Quando la rinuncia non deduce né documenta una specifica causa di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, l'inammissibilità comporta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- L'importo dovuto alla Cassa delle ammende può essere determinato dalla Corte in relazione alla causa dell'inammissibilità.
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