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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13261/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto delle rinunce reciproche ai ricorsi, ritenute conformi all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate in conformità alla richiesta delle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che si tratta di misura eccezionale e non estensibile o analogica.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice tributario di merito, della domanda di rimborso delle somme versate a titolo di Tarsu per gli anni 2006 e 2007. La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale che, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva confermato il diniego del rimborso. La società concessionaria si era costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Prima della decisione, tuttavia, entrambe le parti hanno depositato istanze con cui hanno comunicato di avere raggiunto un accordo conciliativo e di rinunciare ai rispettivi ricorsi, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia ai rispettivi ricorsi, accettando le reciproche rinunce

    La rinuncia reciproca ai ricorsi, sottoscritta dalle parti e dai difensori, è stata considerata conforme ai requisiti di legge per determinare l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    dichiara l'estinzione del giudizio per intervenute rinunce ai ricorsi

    La Corte ha applicato la norma sulla estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza delle rinunce intervenute.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    le spese del presente giudizio vanno compensate

    In presenza di rinuncia concordata, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non ricorrono i presupposti

    La Corte ha negato l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, qualificando la misura come eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e quindi di stretta interpretazione, non estensibile né analogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia reciproca ai ricorsi, se formalizzata secondo i requisiti di legge e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da rinunce concordate, le spese possono essere compensate se così richiesto dalle parti e ritenuto conforme alla disciplina processuale.
  • La previsione del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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