Cassazione Civile, Sentenza n. 10490/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio aveva citato in giudizio la committente per ottenere i conguagli dovuti sulla base del sistema tariffario "a forcella" per trasporti di prodotti chimici (periodo novembre 1999 - settembre 2004) e il risarcimento per la mancata commissione del numero minimo di viaggi giornalieri previsto dal contratto. Il Tribunale rigettò le domande; la Corte d'appello di Venezia, in gravame, accolse la pretesa relativa ai conguagli, rimettendo la quantificazione ad c.t.u. e poi, in definitiva, liquidò un credito residuo di Euro 24.294,70 a favore del Consorzio, oltre interessi e spese. Il Consorzio impugnò in Cassazione numerose censure (interpretazione della clausola di forza maggiore, onere della prova sull'iscrizione all'albo dei vettori, computo delle distanze per la tariffa a forcella, ammissibilità di un accordo collettivo prodotto tardivamente, applicabilità del d.lgs. 231/2002 e degli interessi, valutazione dei documenti smarriti, ecc.).
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (ritenendoli infondati o inammissibili) ma ha accolto il nono motivo relativo all'applicazione retroattiva, da parte della Corte d'appello, della norma novellata sull'art. 91 c.p.c. (sanzione per il rifiuto ingiustificato di una proposta conciliativa), la quale sarebbe applicabile solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a quella statuizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione ha deciso la questione nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.: ha riformato la liquidazione dei compensi per il giudizio di appello, disponendo in favore del difensore distrattario del Consorzio un compenso di € 5.532 (oltre accessori), ha dichiarato l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; per il resto ha confermato le statuizioni di merito (quali il riconoscimento del credito di Euro 24.294,70 e le altre determinazioni).
Norme richiamate
Regole sul sindacato in Cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha applicato tali limiti per valutare le censure dedotte.
Principio della non contestazione in sede processuale: la Corte ricorda che non solleva la parte dall'onere di provare il fatto costitutivo; utilizzato per valutare le doglianze sulla prova e sulla contestazione in comparsa.
Valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione probatoria.
Obbligo motivazionale del giudice; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse sufficiente e non affetta dai vizi che giustificherebbero la cassazione per carenza motivazionale.
"se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta"
La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato retroattivamente la modifica normativa introdotta dalla legge 69/2009 a giudizi instaurati prima della data di efficacia della norma; tale applicazione retroattiva è illegittima.
Potere della Cassazione di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte ha deciso direttamente la modifica della liquidazione delle spese di appello.
Regola sulla responsabilità per inadempimento e sulla non imputabilità per causa a essa estranea: la Corte di merito ha ritenuto provata una causa non imputabile (forza maggiore) che ha inciso sull'adempimento.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (art. 3 e art. 5)
Norme sugli interessi di mora nelle transazioni commerciali: la Corte ha escluso la loro applicabilità alla fattispecie per effetto della decorrenza e del momento contrattuale (contratti anteriori all'entrata in vigore).
d.m. 18 novembre 1982, art. 17
"qualora per l'esecuzione del contratto di trasporto si debbano compiere percorsi a vuoto, le parti possono concordare preventivamente un compenso per la sola parte di percorso a vuoto che eccede 100 km"
La norma è di portata generale per i trasporti e la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della formula tariffaria "andata + ritorno - 100 km" nel calcolo dei conguagli.
legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (comma 10) e art. 58 (transitoria)
La modifica di cui all'art. 45 ha introdotto la disciplina sanzionatoria dell'art. 91 c.p.c.; l'art. 58 transitoria limita l'applicazione ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore: la Corte ha invocato la transitoria per escludere l'applicazione retroattiva.
artt. 366 n.6 e 369 n.4 c.p.c.
Onere di specificità e di riproduzione nel ricorso in Cassazione degli atti e documenti invocati: la Corte ha dichiarato inammissibili varie censure per mancato rispetto di tali prescrizioni (es. mancata riproduzione del contratto collettivo richiamato).
Parametri per la liquidazione delle spese di giudizio: richiamato come criterio applicato in sede di merito per la liquidazione delle spese in relazione alla somma riconosciuta.
Principio del riparto dell'onere della prova: la Corte lo ha richiamato nel valutare chi dovesse provare iscrizioni, documenti e fatti costitutivi.
Massime di principio
- L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento (forza maggiore) è eccezione rilevabile d'ufficio se emergente dagli atti e documenti: il giudice la può accogliere anche se non allegata tempestivamente come fatto costitutivo dell'attore.
- In Cassazione sono molto stringenti gli oneri di specificità: chi invoca violazioni con riferimento a contratti o documenti deve riprodurre nel ricorso le parti rilevanti e indicare la loro collocazione nel fascicolo; l'omissione rende la censura inammissibile.
- I giudici di merito hanno ampia discrezionalità nel valutare le prove (prudente apprezzamento): la Cassazione sindaca solo i vizi di diritto o i macroscopici vizi motivazionali o l'omesso esame di fatti decisivi chiaramente individuabili.
- Documenti prodotti in primo grado devono essere riprodotti o resi disponibili in appello: la perdita o smarrimento non solleva automaticamente dalla responsabilità di provvedere alla loro produzione o ricostruzione, salvo provata incolpevole perdita e autorizzazione giudiziale per la ricostruzione.
- Accordi collettivi prodotti tardivamente in appello sono di regola inammissibili, salvo che sia dimostrata la loro natura tale da giustificarne l'acquisizione d'ufficio; la produzione tardiva richiede motivazione puntuale e rispetto degli oneri processuali.
- Le norme introdotte con efficacia temporale precisa non possono essere applicate retroattivamente ai giudizi instaurati anteriormente alla loro entrata in vigore: il giudice deve rispettare le disposizioni transitorie.
- Le norme sul calcolo delle tariffe (es. franchigia di 100 km per andata/ritorno) vanno interpretate secondo il testo normativo generale e non possono essere limitate a categorie merceologiche se la norma non contiene tale distinzione.
- Gli interessi contrattuali o moratori previsti da normative successive non si applicano automaticamente a contratti conclusi prima della loro entrata in vigore; occorre considerare le norme transitorie e le domande esplicite delle parti.
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