Cassazione Penale, Sentenza n. 2926/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna a 10 anni di reclusione e a Euro 23.667,00 di multa per plurimi reati (usura, estorsione, violenza/minaccia per costringere altri a commettere reato, autoriciclaggio). Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 648-ter, comma 1 c.p. (capi 29 e 30) sostenendo che mancasse la 'concreta capacità decettiva' delle operazioni di reinvestimento dei proventi illeciti (gli immobili erano formalmente intestati e i pagamenti evidenti); (2) esclusione dell'aggravante del "metodo mafioso" (capi 18, 22, 23 e 27) perché le contestazioni si limiterebbero a un mero richiamo ad ambienti criminali e le vittime non avrebbero dato particolare credito alle minacce; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la confessione e l'assunzione di responsabilità; (4) violazione degli artt. 81 e 644 c.p. per aver qualificato come autonomi più episodi usurari riconducibili invece a un unico patto usurario con ciascuna vittima, chiedendo la compressione dei 25 capi di usura in 5 soli reati (uno per ciascuna persona offesa).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo i motivi reiterativi e già correttamente valutati dalla Corte territoriale. In dettaglio: (a) sull'autoriciclaggio (capi 29-30) ha confermato che la valutazione deve considerare l'idoneità ex ante delle condotte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la Corte d'appello ha ricostruito modalità di pagamento e girate che rendevano non immediato il collegamento tra titoli e proventi illeciti e ha ritenuto sussistente la capacità dissimulatoria; (b) sull'aggravante del metodo mafioso ha ritenuto provato che le dichiarazioni e i comportamenti dell'imputato evocavano la presenza di soggetti di stampo camorristico e produssero nei danneggiati un particolare stato di anche psicologica soggezione, sicché l'aggravante è correttamente applicata anche senza dimostrare una concreta origine mafiosa; (c) sulle attenuanti generiche il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato alla luce della gravità e della reiterazione dei fatti e dell'infondatezza probatoria della confessione; (d) sulla pluralità dei reati di usura la Corte ha ritenuto che siano stati pattuiti e concessi più distinti prestiti nel tempo con nuovi capitali e nuovi interessi, integrando dunque plurimi reati usurari. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. La condanna di merito (10 anni e Euro 23.667,00) è rimasta confermata.
Norme richiamate
art. 648-ter, comma 1 c.p. (autoriciclaggio)
Il reato richiede una condotta idonea ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la valutazione si fonda sull'idoneità astratta della condotta al momento del compimento, indipendentemente dall'esito di successivi accertamenti.
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante del metodo mafioso)
L'aggravante si configura quando la minaccia o la violenza evocano nel soggetto offeso il tipico contesto e la capacità coartativa di un'organizzazione mafiosa; non è necessaria la comprovata appartenenza a un'organizzazione mafiosa, è sufficiente che la condotta abbia funzione intimidatoria 'in chiave mafiosa'.
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
La confessione e l'assunzione di responsabilità non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice di merito valuta utilità e attendibilità della confessione e può ritenere prevalente il disvalore oggettivo e soggettivo dei fatti.
artt. 81 e 644 c.p. (concorso di reati / usura)
Il reato di usura può essere configurato secondo lo schema di condotta frazionata o di consumazione prolungata; i singoli pagamenti e le singole erogazioni di capitale, con nuovi interessi, possono costituire singoli momenti consumativi e quindi reati distinti rispetto a un unico patto.
art. 616 c.p.p. (condanna per impugnazione inammissibile)
In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza si possono irrogare le spese del procedimento e, se ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione, una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Autoriciclaggio: il giudizio si concentra sull'idoneità ex ante della condotta a dissimulare la provenienza illecita; anche operazioni apparentemente 'formali' possono integrare il reato se concretamente idonee a rendere difficoltosa l'identificazione delle risorse illecite.
- Aggravante del metodo mafioso: non è necessario provare la concreta appartenenza a una consorteria mafiosa; rileva se la minaccia o la condotta evocano l'idea di forza e omertà tipiche del contesto mafioso e producono nella vittima uno stato di soggezione particolare.
- Confessione e attenuanti: la confessione non garantisce automaticamente l'applicazione delle attenuanti generiche; il giudice valuta la spontaneità, credibilità e utilità probatoria della confessione rispetto alla gravità e alla reiterazione dei fatti.
- Pluralità di reati (usura): occorre analizzare la natura degli accordi e dei singoli erogati; se vi sono nuovi capitali e nuovi interessi in momenti distinti si può ritenere integrato un reato per ciascuna erogazione, mentre l'unicità del patto va provata dalla difesa.
- Controllo in Cassazione: la Corte di legittimità tende a disporre ampio rilievo alle valutazioni di fatto del giudice di merito e può dichiarare inammissibile un ricorso reiterativo o manifestamente infondato; le doglianze di mera censura della ricostruzione fattuale sono difficilmente accolte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2880/2022 del 26/01/2022
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2881/2022 del 26/01/2022
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2883/2022 del 26/01/2022
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2884/2022 del 26/01/2022
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2886/2022 del 26/01/2022
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2887/2022 del 26/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →