Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2926/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna a 10 anni di reclusione e a Euro 23.667,00 di multa per plurimi reati (usura, estorsione, violenza/minaccia per costringere altri a commettere reato, autoriciclaggio). Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 648-ter, comma 1 c.p. (capi 29 e 30) sostenendo che mancasse la 'concreta capacità decettiva' delle operazioni di reinvestimento dei proventi illeciti (gli immobili erano formalmente intestati e i pagamenti evidenti); (2) esclusione dell'aggravante del "metodo mafioso" (capi 18, 22, 23 e 27) perché le contestazioni si limiterebbero a un mero richiamo ad ambienti criminali e le vittime non avrebbero dato particolare credito alle minacce; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la confessione e l'assunzione di responsabilità; (4) violazione degli artt. 81 e 644 c.p. per aver qualificato come autonomi più episodi usurari riconducibili invece a un unico patto usurario con ciascuna vittima, chiedendo la compressione dei 25 capi di usura in 5 soli reati (uno per ciascuna persona offesa).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo i motivi reiterativi e già correttamente valutati dalla Corte territoriale. In dettaglio: (a) sull'autoriciclaggio (capi 29-30) ha confermato che la valutazione deve considerare l'idoneità ex ante delle condotte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la Corte d'appello ha ricostruito modalità di pagamento e girate che rendevano non immediato il collegamento tra titoli e proventi illeciti e ha ritenuto sussistente la capacità dissimulatoria; (b) sull'aggravante del metodo mafioso ha ritenuto provato che le dichiarazioni e i comportamenti dell'imputato evocavano la presenza di soggetti di stampo camorristico e produssero nei danneggiati un particolare stato di anche psicologica soggezione, sicché l'aggravante è correttamente applicata anche senza dimostrare una concreta origine mafiosa; (c) sulle attenuanti generiche il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato alla luce della gravità e della reiterazione dei fatti e dell'infondatezza probatoria della confessione; (d) sulla pluralità dei reati di usura la Corte ha ritenuto che siano stati pattuiti e concessi più distinti prestiti nel tempo con nuovi capitali e nuovi interessi, integrando dunque plurimi reati usurari. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. La condanna di merito (10 anni e Euro 23.667,00) è rimasta confermata.

Norme richiamate

  • art. 648-ter, comma 1 c.p. (autoriciclaggio)

    Il reato richiede una condotta idonea ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la valutazione si fonda sull'idoneità astratta della condotta al momento del compimento, indipendentemente dall'esito di successivi accertamenti.

  • art. 416-bis.1 c.p. (aggravante del metodo mafioso)

    L'aggravante si configura quando la minaccia o la violenza evocano nel soggetto offeso il tipico contesto e la capacità coartativa di un'organizzazione mafiosa; non è necessaria la comprovata appartenenza a un'organizzazione mafiosa, è sufficiente che la condotta abbia funzione intimidatoria 'in chiave mafiosa'.

  • art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)

    La confessione e l'assunzione di responsabilità non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice di merito valuta utilità e attendibilità della confessione e può ritenere prevalente il disvalore oggettivo e soggettivo dei fatti.

  • artt. 81 e 644 c.p. (concorso di reati / usura)

    Il reato di usura può essere configurato secondo lo schema di condotta frazionata o di consumazione prolungata; i singoli pagamenti e le singole erogazioni di capitale, con nuovi interessi, possono costituire singoli momenti consumativi e quindi reati distinti rispetto a un unico patto.

  • art. 616 c.p.p. (condanna per impugnazione inammissibile)

    In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza si possono irrogare le spese del procedimento e, se ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione, una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Autoriciclaggio: il giudizio si concentra sull'idoneità ex ante della condotta a dissimulare la provenienza illecita; anche operazioni apparentemente 'formali' possono integrare il reato se concretamente idonee a rendere difficoltosa l'identificazione delle risorse illecite.
  • Aggravante del metodo mafioso: non è necessario provare la concreta appartenenza a una consorteria mafiosa; rileva se la minaccia o la condotta evocano l'idea di forza e omertà tipiche del contesto mafioso e producono nella vittima uno stato di soggezione particolare.
  • Confessione e attenuanti: la confessione non garantisce automaticamente l'applicazione delle attenuanti generiche; il giudice valuta la spontaneità, credibilità e utilità probatoria della confessione rispetto alla gravità e alla reiterazione dei fatti.
  • Pluralità di reati (usura): occorre analizzare la natura degli accordi e dei singoli erogati; se vi sono nuovi capitali e nuovi interessi in momenti distinti si può ritenere integrato un reato per ciascuna erogazione, mentre l'unicità del patto va provata dalla difesa.
  • Controllo in Cassazione: la Corte di legittimità tende a disporre ampio rilievo alle valutazioni di fatto del giudice di merito e può dichiarare inammissibile un ricorso reiterativo o manifestamente infondato; le doglianze di mera censura della ricostruzione fattuale sono difficilmente accolte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.