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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02962/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per furto in abitazione e aveva applicato la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ritenendo equivalenti le attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. L’unico motivo di ricorso riguardava la mancata esclusione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale aggravamento non dovesse essere applicato. La Corte rileva però che la doglianza era generica, attinente a profili di fatto e sostanzialmente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito; inoltre la censura era manifestamente infondata perché contrastante con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, considerando che i numerosi precedenti penali, in gran parte relativi a condotte consumate in luoghi destinati a privata dimora, costituivano indici di spiccata pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    La recidiva reiterata specifica e infraquinquennale può essere valorizzata quando i precedenti penali, per quantità e qualità, sono sintomatici di una spiccata pericolosità; nel caso concreto la censura difensiva è stata ritenuta incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla recidiva, per essere scrutinabile in cassazione, deve essere specifica e non meramente generica o ripetitiva di argomenti già esaminati dal giudice di merito.
  • La valutazione della recidiva reiterata può fondarsi sui precedenti penali dell’imputato quando essi rivelino, secondo l’esperienza giudiziaria, una concreta e spiccata pericolosità criminale.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, riproponga in realtà contestazioni di fatto già vagliate e disattese nei gradi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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