Cassazione Penale, Sentenza n. 2018/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Padova (riesame) che aveva confermato il decreto del G.U.P. di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2 c.p.p. e dell'art. 240-bis c.p. in relazione al reato di autoriciclaggio. Pantano, in qualità di terza interessata proprietaria di un immobile formalmente intestato a terzi, censura la violazione e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della "sproporzione" patrimoniale e contesta che la prova liberatoria delle risorse impiegate per il pagamento del mutuo sia stata adeguatamente valutata. Zorzetto contesta l'omessa e/o apparente motivazione sul fumus commissi delicti rispetto alla sua posizione, la mancata valutazione della documentazione probatoria sull'acquisto dell'autovettura e la carenza motivazionale circa la sproporzione delle somme sequestrate sul suo conto. Varotto muove censure analoghe a Zorzetto in relazione alla mancanza di specifiche indicazioni sui suoi comportamenti e sulla provenienza delle somme trovate nella cassetta di sicurezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso di PANTANO Valentina fondato: ha accertato che il Tribunale di riesame non ha motivato adeguatamente la ritenuta sproporzione tra redditi e patrimonio, in particolare non ha fornito parametri oggettivi per considerare il reddito dichiarato "troppo elevato" rispetto alla prestazione svolta, con conseguente vizio di apoditticità e omessa motivazione; di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame. Inoltre la Corte ha ritenuto fondate, quanto meno sotto il profilo dell'omessa motivazione sul requisito del fumus commissi delicti, le impugnazioni di Zorzetto e Varotto: il provvedimento impugnato non indica in modo specifico le condotte ascritte ai due indagati né chiarisce il nesso tra i flussi finanziari indicati e la fattispecie di autoriciclaggio (il Tribunale aveva individuato la condotta di reimpiego nei versamenti in favore di società, non viceversa). Per questi motivi la motivazione è risultata carente e si è disposta conseguente valutazione di merito con nuovo esame (annullamento parziale dell'ordinanza e rinvio per approfondimento).
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo in sede di indagini e riesame; qui è la base giuridica del sequestro preventivo sul patrimonio degli indagati e dei beni nella loro disponibilità
Norma sulla confisca per sproporzione (confisca atipica) che istituisce una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale; come interpretata nella sentenza, la presunzione opera nei confronti del condannato ma, quando il bene è intestato a un terzo, grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la discrasia tra intestazione formale ed effettiva disponibilità, valorizzando elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti
Definisce il reato di autoriciclaggio: chi impiega, trasferisce o sostituisce denaro o beni provenienti da delitto al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la sentenza ricorda che per il sequestro cautelare collegato a tale reato è necessario che il fumus commissi delicti sia accertato con concreti e persuasivi elementi
Richiamato nella sentenza quale parametro per distinguere il grado probatorio: pur non richiedendosi il medesimo livello dei "gravi indizi" di cui all'art. 273, il fumus commissi delicti deve comunque poggiare su elementi concreti e indiziari convincenti
Massime di principio
- Quando un bene è formalmente intestato a un terzo, la pubblica accusa deve provare l'interposizione (intestazione simulata) mediante elementi concreti e concordanti: rapporti personali, condizioni del terzo, modalità negoziali, sproporzione patrimonio/reddito valutata rispetto al momento degli acquisti, potere di disposizione effettivo dell'imputato.
- La semplice constatazione di una "sproporzione" patrimoniale senza parametri oggettivi di riferimento o senza motivazione circostanziata è insufficiente: il giudice deve spiegare in modo non apodittico i criteri adottati per ritenere sproporzionato il reddito rispetto al tenore o alle spese di vita.
- Per il sequestro preventivo legato a autoriciclaggio è necessario che il fumus commissi delicti sia supportato da indizi concreti che colleghino l'indagato alla condotta di reimpiego; non basta il richiamo generico a flussi finanziari: devono essere indicate le condotte specifiche e il nesso causale con il reato.
- Il terzo intestatario non ha l'onere di provare positivamente la liceità dell'origine dei suoi beni, ma deve allegare circostanze che possano contrastare l'assunto accusatorio; tali allegazioni devono però essere serie e documentate, non generiche.
- In sede di riesame il giudice deve esaminare e motivare espressamente la documentazione difensiva (es. contratti di mutuo, finanziamenti, bonifici, dichiarazioni dei redditi) quando questi documenti sono prodotti per dimostrare la lecita provenienza o la compatibilità dei pagamenti.
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