Cassazione Civile, Ordinanza n. 00768/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF e addizionali per l'anno 2008. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello il contribuente proponeva impugnazione principale e l'Ufficio appello incidentale. La CTR rigettava l'appello principale del contribuente e accoglieva quello incidentale dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente deduceva tre motivi; quello esaminato per primo e ritenuto dirimente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata produzione all'Ufficio di documenti rilasciati dall'UNIRE di Roma, la cui risposta sarebbe stata tardiva, e comunque senza adeguatamente valutare se ricorressero i presupposti per l'inutilizzabilità della documentazione in giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la motivazione della CTR non consentiva di comprendere con chiarezza se la preclusione probatoria ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 riguardasse tutta la documentazione prodotta dal contribuente e perché il giudizio sull'inesistenza o inidoneità del giustificato motivo della tardiva produzione documentale era espresso in modo assertivo e non adeguatamente argomentato. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
La preclusione all'utilizzo documentale e la relativa valutazione del giustificato motivo della mancata produzione devono essere applicate con chiarezza e adeguata motivazione; non è sufficiente un'affermazione assertiva sull'assenza del giustificato motivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di merito nella applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
È richiamato solo per dare conto del precedente rinvio a nuovo ruolo della controversia per la mancata presa di posizione sulla proposta del consigliere relatore; non incide sulla ratio decisoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario la preclusione derivante dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 richiede una motivazione chiara sulla sua effettiva portata, specie quando risulti che almeno parte della documentazione sia stata tempestivamente prodotta o trasmessa.
- Il giudice di merito deve valutare in modo specifico e non meramente assertivo l'esistenza di un giustificato motivo idoneo a spiegare la tardiva produzione dei documenti richiesti dall'Ufficio.
- Quando la motivazione non consente di comprendere se l'inutilizzabilità riguardi l'intera documentazione o solo una parte di essa, la decisione è censurabile per violazione di legge nella applicazione della disciplina delle preclusioni probatorie.
- Se il motivo accolto è dirimente, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
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