Cassazione Penale, Sentenza n. 25318/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato che, in sede di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena; il ricorrente denunciava vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la sospensione condizionale era stata espressamente esclusa e che la sua concessione d'ufficio eccedeva i termini dell'accordo, cagionando pregiudizio e legittimando l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che in tema di patteggiamento la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se è parte integrante dell'accordo o se la questione sia stata esplicitamente e specificamente devoluta da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. In mancanza di ciò la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione condizionale della pena, escludendone l'applicazione (ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p.) e lasciando impregiudicato il resto della decisione.
Norme richiamate
Norma sul giudizio abbreviato/patteggiamento: disciplina l'accordo e la pronuncia giudiziale; il suo effetto negoziale vincola il giudice entro i termini del patto.
D.lgs. 152/2006 art. 256 comma 4
Norma sostanziale richiamata in capo a) e applicata nel patteggiamento per la determinazione della pena (riferimento alle fattispecie contestate).
D.lgs. 152/2006 art. 256 comma 1 lett. a) e comma 2
Ulteriori disposizioni del decreto ambientale invocate per il capo b) del patteggiamento; utilizzate per la determinazione delle sanzioni concordate.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (vizi nella motivazione e violazione di norme che hanno determinato travalicamento del patto da parte del giudice).
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Base giuridica utilizzata per motivare l'annullamento senza rinvio della parte accessoria (sospensione condizionale) non coinvolta nell'accordo.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019 Rv. 277610 - 01)
Precedente interpretativo richiamato a sostegno del principio secondo cui la sospensione condizionale nel patteggiamento può essere concessa solo se parte dell'accordo o devoluta esplicitamente al giudice.
Massime di principio
- In sede di patteggiamento il giudice non può concedere benefici (es. sospensione condizionale) che non siano parte integrante dell'accordo o esplicitamente devoluti dalle parti al suo potere discrezionale.
- La mancata richiesta o la mancata devoluzione di una questione in sede negoziale ha valore escludente: il principio dispositivo impedisce al giudice di travalicare i termini del patto.
- Se il giudice concede d'ufficio un beneficio non concordato, il ricorrente può proporre impugnazione per i vizi di cui all'art. 606 c.p.p.; la Suprema Corte può annullare la parte accessoria illegittimamente concessa senza rinvio.
- Per evitare contestazioni, nelle negoziazioni devono essere esplicitate le clausole relative a benefici della pena (inclusa la sospensione condizionale) oppure deve essere chiaramente devoluta la questione al giudice da entrambe le parti.
- La parte che ritiene di aver subito pregiudizio per un provvedimento eccedente il patto ha interesse a impugnare: la tutela può concretizzarsi nella rimozione del beneficio illegittimamente accordato.
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