Cassazione Penale, Ordinanza n. 11542/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato commesso nel 2017 nell'ambito della tenuta delle scritture contabili di una società. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che non fosse provato il fatto contestato; il motivo è stato ripreso anche con memoria difensiva. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che dovesse trovare applicazione l'improcedibilità. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione logica e non censurabile in sede di legittimità; ha escluso l'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p. perché il fatto è anteriore al 1 gennaio 2020 ed è quindi soggetto alla disciplina della prescrizione; ha ritenuto inammissibile anche il motivo sulle attenuanti generiche, rilevando la mancanza di elementi specifici allegati dalla difesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il regime dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione si applica solo ai fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020; per i fatti anteriori continua a trovare applicazione la disciplina della prescrizione.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali comporta anche quella al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato implicitamente ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto la Corte ha valorizzato l'assenza di elementi favorevoli da cui desumere un diverso apprezzamento della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e non manifestamente illogica.
- L'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. non si applica ai fatti commessi anteriormente al 1 gennaio 2020, i quali restano regolati dalla prescrizione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando la difesa non indichi elementi specifici e positivi idonei a sorreggere la richiesta; in tal caso il giudice può limitarsi a richiamare l'assenza di tali elementi negli atti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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