Cassazione Civile, Ordinanza n. 41131/2021 del 21/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasceva da opere realizzate sul tetto dell'immobile di proprietà della resistente, ritenute dai vicini lesive della distanza legale a tutela di una veduta esistente sul lato ovest del loro immobile. Il Tribunale aveva ordinato il ripristino dell'originario tetto, ritenendo violato l'art. 907 c.c.; la Corte d'appello, invece, aveva riformato solo in parte, limitando la condanna alla demolizione o all'arretramento della falda del nuovo tetto solo per la parte frontalmente e in altezza posta a meno di tre metri dalla ringhiera del balcone. I ricorrenti principali hanno impugnato la sentenza per nullità della motivazione, sostenendo che il giudice d'appello si fosse limitato a un rinvio meramente apparente a un'ordinanza collegiale precedente e a rilievi fotografici, senza spiegare adeguatamente la ratio della limitazione della condanna. Con il secondo motivo hanno dedotto omessa pronuncia sulla domanda, riproposta in appello, di demolizione del tetto anche ai sensi dell'art. 1067, comma 2, c.c., assumendo che la nuova struttura riducesse l'ampiezza della veduta e che fosse già esistente una servitù per destinazione del padre di famiglia. La resistente, con ricorso incidentale, ha lamentato che la Corte d'appello non avesse considerato che il preesistente tetto era già a distanza inferiore a quella legale e che ciò integrasse una servitù di mantenimento della minore distanza; ha inoltre denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 907 e 1062 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che la motivazione per relationem a una precedente ordinanza resa nello stesso giudizio era sufficiente, perché consentiva di comprendere le ragioni della decisione e richiamava uno stato dei luoghi descritto dalle fotografie in atti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, poiché fondato su un presupposto di fatto non accertato, ossia l'esistenza di una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia, senza che il ricorso indicasse gli atti e le risultanze istruttorie a sostegno. Ha poi ritenuto infondato e in parte inammissibile il motivo del ricorso incidentale, osservando che la questione del precedente manufatto e del preteso diritto di mantenere la distanza inferiore era stata esaminata e correttamente esclusa dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto non applicabile il principio invocato alla sopraelevazione del tetto. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La distanza di tre metri a tutela della veduta è stata ritenuta operante, nella fattispecie, solo frontalmente e non anche per prospetti laterali, in ragione della conformazione del balcone e della veduta effettivamente esercitabile.
La domanda fondata su tale norma è stata ritenuta non esaminabile in cassazione perché presupponeva un accertamento di fatto sull'esistenza e sul contenuto di una servitù non risultante dalla sentenza impugnata.
È stato richiamato in relazione alla dedotta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ma il motivo incidentale è stato respinto perché basato su fatti non accertati e non specificamente provati.
art. 111 Cost.
È stato invocato quale parametro della sufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse rispettato anche mediante richiamo a un provvedimento precedente dello stesso giudice nel medesimo giudizio.
La Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, reputando la motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.
La motivazione per relationem è stata ritenuta compatibile con la norma, specie quando il rinvio è rivolto a un precedente provvedimento dello stesso giudice nello stesso processo.
La doglianza di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile perché costruita su un presupposto fattuale non accertato, relativo all'esistenza di una servitù di veduta.
La nullità denunciata è stata esclusa, mancando il vizio processuale dedotto.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza può essere validamente resa per relationem mediante rinvio a un precedente provvedimento adottato dallo stesso giudice nel medesimo giudizio, purché il rinvio consenta di individuare in modo chiaro e completo le ragioni della decisione.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando il giudice di appello richiami una precedente ordinanza interna e gli elementi di fatto già acquisiti, come le fotografie in atti, dai quali sia possibile comprendere il percorso logico seguito.
- In cassazione non è consentito dedurre come omessa pronuncia una questione che presupponga un fatto costitutivo non accertato in sentenza, se il ricorrente non indica specificamente gli atti e le prove da cui tale fatto risulterebbe.
- Le censure che postulano l'esistenza di una servitù o di altro diritto reale devono confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e con la relativa prova; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il principio di tutela della veduta e delle distanze legali va applicato in coerenza con la concreta conformazione dei luoghi e con l'effettiva possibilità di esercizio della veduta stessa.
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