Cassazione Penale, Ordinanza n. 04870/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la domanda di concessione dell'indulto relativo a una condanna irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10 marzo 2021, previa individuazione del dies ad quem della condotta nel reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente fissato il limite temporale della sua partecipazione all'associazione criminale sulla base di una contestazione generica che lo collocava fino alla data dell'arresto del 9 settembre 2013. Secondo il ricorrente, non erano state adeguatamente valutate la sua confessione, dalla quale risultava che i contrasti con l'associazione erano iniziati dall'agosto 2006, le dichiarazioni di un collaboratore che lo indicavano, tra il 2005 e il 2008, come persona dedita in Spagna ad attività lecite e in rapporto di mera amicizia, nonché le dichiarazioni di altri collaboratori che, pur confermando la partecipazione all'associazione, non avrebbero fornito elementi su un'attività successiva al 2006 e dunque sulla persistenza di un contributo, anche solo morale, all'associazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse valutato in modo logico e coerente le dichiarazioni del ricorrente e dei collaboratori di giustizia, ricavandone la continuità della partecipazione all'associazione criminale almeno sino al 2009, epoca di inizio di una detenzione per altra causa. In particolare, ha valorizzato la stessa ammissione del ricorrente di aver operato come referente nell'associazione in Spagna dal 2005 e la conferma di tale circostanza da parte di un collaboratore, ritenendo che le dichiarazioni richiamate dal ricorrente non escludessero la permanenza nel sodalizio nel periodo considerato. Ha inoltre osservato che il ricorso era generico, perché si limitava a riproporre le difese già formulate in appello e a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo di condanna già definitiva e come reato associativo rispetto al quale occorreva accertare il limite temporale della partecipazione ai fini dell'indulto.
La Corte ribadisce che in cassazione sono deducibili solo i vizi tipici previsti dalla norma, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito se la motivazione non è viziata.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura deve denunciare specifici vizi di legge o di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p.; non è ammissibile una richiesta di rivalutazione del merito o del significato delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- Quando la motivazione dell'ordinanza o della sentenza impugnata è logica e coerente rispetto alle emergenze probatorie, la Cassazione non può sostituire una diversa lettura degli elementi fattuali a quella adottata dal giudice di merito.
- La doglianza è inammissibile se si limita a riprodurre motivi già prospettati nei gradi precedenti senza indicare una manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione impugnata.
- Ai fini dell'accertamento della permanenza della partecipazione a un'associazione criminosa, il giudice può valorizzare le dichiarazioni dell'imputato e dei collaboratori di giustizia nel loro complesso, traendone una conclusione unitaria sulla durata del contributo associativo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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