Cassazione Penale, Ordinanza n. 23448/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto solo parzialmente l'istanza ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento della continuazione tra più sentenze definitive, limitandola a due titoli e respingendola per il resto. La richiesta si fondava anche sul suo stato di tossicodipendenza, ritenuto dalla difesa indice di un medesimo disegno criminoso quanto meno per tutti i reati indicati nell'istanza. Il giudice dell'esecuzione aveva però escluso il vincolo della continuazione per i reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti/lesioni in danno della compagna, nonché per i gruppi di reati omogenei giudicati in epoche lontane tra loro, rilevando la distanza temporale, l'eterogeneità delle condotte e l'assenza di elementi specifici e concreti a sostegno della preventiva programmazione unitaria. Nel ricorso si censurava tale diniego, ma la Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente dirette a una nuova valutazione del fatto e comunque manifestamente infondate, in quanto non confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo logico e coerente l'esclusione della continuazione per la parte non accolta, valorizzando la distanza cronologica tra i fatti, la diversa natura e causale dei reati e l'assenza di elementi specifici che dimostrassero un unico disegno criminoso. Ha inoltre ribadito che lo stato di tossicodipendenza non introduce alcuna presunzione di continuazione e non consente di sostituire al medesimo disegno criminoso un generico stile di vita delinquenziale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
Disciplina applicabile in executivis per il riconoscimento della continuazione; richiede comunque la prova del medesimo disegno criminoso e non consente di fondare il beneficio sul mero stile di vita del soggetto.
La continuazione presuppone un programma unitario e preventivamente ideato di condotte illecite, non la sola ripetizione di reati analoghi o la generica propensione a delinquere.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, sia in cognizione sia in esecuzione, occorre la prova di un programma criminoso originariamente ideato, che avvinca i reati successivi almeno nelle loro linee essenziali al momento della commissione del primo reato.
- La mera analogia tra reati, la contiguità del contesto, la finalità di reperire denaro in modo illecito o una generica spinta a delinquere non sono sufficienti a integrare il medesimo disegno criminoso.
- Lo stato di tossicodipendenza non determina una presunzione, neppure relativa, di continuazione per i reati commessi per procurarsi droga o denaro: esso può costituire solo un elemento valutabile, ma non sostituisce la prova della preventiva programmazione unitaria.
- Chi richiede la continuazione ha l'onere di allegare elementi specifici, concreti e sintomatici della riconducibilità dei singoli reati a un progetto criminoso unitario; in mancanza, il beneficio non può trasformarsi in un automatismo premiale per la sola reiterazione del reato.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova lettura degli elementi di fatto né proporre una ricostruzione alternativa più plausibile rispetto a quella accolta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è логicamente coerente e non presenta vizi apparenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23247/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23249/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23250/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23251/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23252/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23253/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →