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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27301/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda cautelare riguarda un indagato nei cui confronti il GIP di Avellino aveva applicato gli arresti domiciliari per una pluralità di capi di imputazione; il Tribunale del riesame di Napoli aveva poi annullato la misura solo limitatamente ai capi 4) - 8), confermandola invece per i capi 1), 2) e 3), relativi a estorsione, riciclaggio e minaccia per costringere a commettere un reato. Secondo la ricostruzione ritenuta attendibile, in data 2/12/2024, dopo l'accredito su un conto della persona offesa di 25.000 euro ritenuti provento di truffa informatica ai danni di terzi, l'indagato avrebbe posto in essere una condotta minacciosa e coartativa per indurre la persona offesa a effettuare due prelievi per complessivi 8.000 euro. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) violazione dell'art. 291, comma 1-quater, e dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per avere ritenuto legittima l'emissione della cautela senza previo interrogatorio, assumendo che la deroga non potesse operare in modo automatico e che la motivazione fosse generica; 2) violazione di legge e manifesta illogicità in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ex artt. 629, 648-bis e 493-ter c.p.; 3) violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. per asserita acritica valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e omessa considerazione delle prove a discarico; 4) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per insussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e per inadeguatezza/proporzionalità della misura. In memoria difensiva si insisteva inoltre sulla pretesa illegittimità dell'omissione del previo interrogatorio, sull'erronea qualificazione dei fatti come mero accordo di affari su investimenti online, sulla carenza di gravità indiziaria e di esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la regola del previo interrogatorio cautelare di cui all'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. non opera quando la richiesta cautelare riguarda una pluralità di reati connessi, se tra essi ve n'è uno per il quale la legge prevede la deroga, dovendo prevalere il reato più grave ostativo e l'esigenza di mantenere riservata l'iniziativa cautelare unitaria; nel caso concreto, l'ordinanza impugnata aveva comunque motivato sulla riconducibilità del delitto di estorsione al catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e sulla sussistenza del pericolo di reiterazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità in sede cautelare non consente la revisione del materiale fattuale né la rivalutazione dell'attendibilità degli indizi, e ha osservato che l'ordinanza del riesame aveva adeguatamente motivato la configurabilità dell'estorsione sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri esterni, nonché la configurabilità del riciclaggio per il prelievo di denaro di illecita provenienza. Le doglianze sulla qualificazione dei fatti ex art. 493-ter c.p. sono state ritenute prive di interesse perché relative a capi già annullati dal riesame. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché generico, aspecifico e diretto solo a contestare il merito della valutazione delle prove, mentre l'ordinanza aveva spiegato in modo coerente la credibilità della persona offesa e la pluralità dei riscontri, anche diretti. L'ultimo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché volto soltanto a sollecitare una diversa lettura del merito sulla sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari, già motivate dal giudice di merito in relazione al pericolo concreto di reiterazione, desunto dai precedenti specifici e dalle modalità violente del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, c.p.p.

    La regola del previo interrogatorio di garanzia non opera, secondo la Corte, quando la richiesta cautelare riguarda una pluralità di reati connessi e uno di essi rientra tra quelli che consentono la deroga; prevale il reato più grave ostativo, per esigenze di riservatezza dell'iniziativa cautelare unitaria.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Invocato dalla difesa come norma processuale la cui violazione deriverebbe dall'omesso interrogatorio preventivo; la Corte esclude il vizio.

  • art. 629 c.p.

    Richiamato per la qualificazione del fatto di capo 1 come estorsione; la Corte ritiene corretto il sussistere di una coartazione della persona offesa sufficiente anche se la volontà non è del tutto annullata.

  • art. 648-bis c.p.

    Richiamato per il capo relativo al riciclaggio; la Corte ritiene sussistenti gravi indizi perché il denaro di provenienza illecita sarebbe stato movimentato/prelevato attraverso la condotta contestata.

  • art. 493-ter c.p.

    Richiamato per alcune condotte dei capi 7) e 8); le doglianze sono dichiarate inammissibili per difetto di interesse, essendo quelle contestazioni già annullate dal riesame.

  • art. 273 c.p.p.

    Invocato dalla difesa per contestare la gravità indiziaria; la Corte rileva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato per contestare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non consente la revisione dell'apprezzamento probatorio del riesame.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    È la base normativa delle esigenze cautelari per pericolo di reiterazione; la Corte ne conferma la sussistenza sulla scorta dei precedenti specifici e delle modalità del fatto.

  • art. 275 c.p.p.

    Invocato per la proporzionalità e adeguatezza della misura; la Corte ritiene che la motivazione sul punto sia congrua e non sindacabile in legittimità se non per manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

    Richiamato per individuare un reato rientrante nel catalogo ostativo ai fini dell'omesso previo interrogatorio e della valutazione cautelare.

  • art. 628 comma 3 n. 1 c.p.

    Richiamato nel testo quale riferimento alla contestazione aggravata connessa al capo 1; usato per collocare il reato nel catalogo ostativo ex art. 407 c.p.p.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, la regola del previo interrogatorio di garanzia può essere derogata quando la richiesta riguarda una pluralità di reati connessi e almeno uno di essi appartiene al catalogo ostativo previsto dalla legge; in tal caso assume rilievo prevalente il reato più grave che giustifica la deroga.
  • Nel giudizio di cassazione contro ordinanze cautelari, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto, degli indizi o dell'attendibilità delle fonti dichiarative; la Corte verifica soltanto la coerenza logico-giuridica della motivazione.
  • Per il delitto di estorsione non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia annullata in modo assoluto; è sufficiente che la prestazione o il pregiudizio patrimoniale siano determinati da minaccia o coazione e accettati anche per mera convenienza o per evitare un male ritenuto più grave.
  • Ai fini del riciclaggio, possono integrare il fatto indiziario anche operazioni di movimentazione o prelievo di somme di provenienza illecita quando la condotta si inserisca nella gestione del profitto del reato presupposto.
  • Le censure sulla persona offesa e sui riscontri devono confrontarsi con l'intera motivazione dell'ordinanza: una critica che ignori i riscontri diretti o che resti generica è inammissibile perché non scalfisce la tenuta logico-argomentativa del provvedimento cautelare.
  • Le doglianze sulla qualificazione giuridica o su singoli capi già annullati dal tribunale del riesame sono inammissibili per difetto di interesse se non incidono concretamente sull'an o sul quomodo della misura residua.
  • Le esigenze cautelari possono essere desunte da precedenti specifici e dalle modalità concrete della condotta, specie quando queste denotino attitudine a reiterare reati analoghi anche verso persone diverse; la valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniEstorsioneRiciclaggio
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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