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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29900/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, di un ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1991 e 1992, presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002. I contribuenti, ex soci e amministratori della cessata società, sostenevano che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente escluso il diritto al rimborso limitandosi ad affermare la mancata prova dei presupposti del regime de minimis, senza verificare in concreto se l'aiuto richiesto rientrasse nella soglia di € 200.000 prevista dal regolamento europeo. Con il ricorso per cassazione denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, della VII direttiva 77/388/CEE, dell'ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-82/14 e della decisione della Commissione europea 5549 final del 14 agosto 2015, nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice d'appello verificato la compatibilità del beneficio con la disciplina de minimis e con la decisione europea sugli aiuti di Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il contribuente svolga un'attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto se il beneficio individuale richiesto sia compatibile con il regolamento de minimis applicabile oppure, in alternativa, se ricorrano le condizioni previste dalla decisione della Commissione UE per qualificare l'aiuto come compatibile in quanto destinato a compensare danni da calamità naturale, con necessario nesso diretto tra danno subito e aiuto concesso e senza sovracompensazione. Poiché la CTR aveva omesso ogni verifica sui presupposti dell'agevolazione e del rimborso richiesto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    90 per cento delle imposte versate

    norma agevolativa posta a base dell'istanza di rimborso, da coordinare con i limiti del diritto UE sugli aiuti di Stato

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    richiamato come norma invocata dai ricorrenti nel quadro della disciplina dei rimborsi/agevolazioni

  • VII direttiva 77/388/CEE

    richiamata dai ricorrenti a sostegno della domanda, senza autonoma specificazione della Corte

  • ordinanza della Corte di giustizia in causa C-82/14

    richiamata dai ricorrenti nel quadro dell'interpretazione del regime agevolativo

  • Decisione Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    aiuti di Stato ... incompatibili con il mercato interno

    ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure agevolative considerate, salvo il caso di aiuti individuali che, al momento della concessione, rispettino il regolamento de minimis oppure siano compatibili come aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale

  • artt. 2 e 3 della Decisione Commissione europea C(2015) 5549 final

    impongono al giudice di verificare in concreto la riconducibilità dell'aiuto individuale ai limiti e alle condizioni del regime de minimis

  • regolamento (CE) n. 1407/2013

    richiamato quale parametro del regime de minimis applicabile agli aiuti individuali

  • regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato quale parametro del regime de minimis applicabile agli aiuti individuali

  • art. 92, n. 1, TFUE

    la soglia de minimis opera come eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    base per la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturale

  • art. 108, par. 3, TFUE

    disposizione violata dall'Italia secondo la decisione europea sugli aiuti illegali

  • art. 138, L. n. 388 del 2000

    individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici previsti

  • art. 3 dell'ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057

    richiamato per definire i beneficiari delle agevolazioni connesse al sisma

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali qualificate come aiuti di Stato, il giudice nazionale deve verificare d'ufficio e in concreto la compatibilità dell'aiuto individuale con il regime de minimis applicabile, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto alla soglia massima prevista dal diritto dell'Unione.
  • Quando la disciplina europea sugli aiuti di Stato consente l'eccezione de minimis, la prova non deve riguardare soltanto l'importo chiesto nel singolo giudizio, ma l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti dal beneficiario nel periodo rilevante.
  • Se il beneficio non può essere ricondotto al regime de minimis, il giudice deve comunque accertare se esso sia compatibile come aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale, verificando il nesso diretto tra danno subito e aiuto concesso e l'assenza di sovracompensazione.
  • L'omessa verifica dei presupposti di compatibilità europea del beneficio fiscale integra vizio decisivo della decisione di merito e comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

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