Cassazione Civile, Ordinanza n. 29900/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, di un ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1991 e 1992, presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002. I contribuenti, ex soci e amministratori della cessata società, sostenevano che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente escluso il diritto al rimborso limitandosi ad affermare la mancata prova dei presupposti del regime de minimis, senza verificare in concreto se l'aiuto richiesto rientrasse nella soglia di € 200.000 prevista dal regolamento europeo. Con il ricorso per cassazione denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, della VII direttiva 77/388/CEE, dell'ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-82/14 e della decisione della Commissione europea 5549 final del 14 agosto 2015, nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice d'appello verificato la compatibilità del beneficio con la disciplina de minimis e con la decisione europea sugli aiuti di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il contribuente svolga un'attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto se il beneficio individuale richiesto sia compatibile con il regolamento de minimis applicabile oppure, in alternativa, se ricorrano le condizioni previste dalla decisione della Commissione UE per qualificare l'aiuto come compatibile in quanto destinato a compensare danni da calamità naturale, con necessario nesso diretto tra danno subito e aiuto concesso e senza sovracompensazione. Poiché la CTR aveva omesso ogni verifica sui presupposti dell'agevolazione e del rimborso richiesto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
90 per cento delle imposte versate
norma agevolativa posta a base dell'istanza di rimborso, da coordinare con i limiti del diritto UE sugli aiuti di Stato
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
richiamato come norma invocata dai ricorrenti nel quadro della disciplina dei rimborsi/agevolazioni
VII direttiva 77/388/CEE
richiamata dai ricorrenti a sostegno della domanda, senza autonoma specificazione della Corte
ordinanza della Corte di giustizia in causa C-82/14
richiamata dai ricorrenti nel quadro dell'interpretazione del regime agevolativo
Decisione Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
aiuti di Stato ... incompatibili con il mercato interno
ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure agevolative considerate, salvo il caso di aiuti individuali che, al momento della concessione, rispettino il regolamento de minimis oppure siano compatibili come aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale
artt. 2 e 3 della Decisione Commissione europea C(2015) 5549 final
impongono al giudice di verificare in concreto la riconducibilità dell'aiuto individuale ai limiti e alle condizioni del regime de minimis
regolamento (CE) n. 1407/2013
richiamato quale parametro del regime de minimis applicabile agli aiuti individuali
regolamento (CE) n. 717/2014
richiamato quale parametro del regime de minimis applicabile agli aiuti individuali
art. 92, n. 1, TFUE
la soglia de minimis opera come eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
base per la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturale
art. 108, par. 3, TFUE
disposizione violata dall'Italia secondo la decisione europea sugli aiuti illegali
individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici previsti
art. 3 dell'ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057
richiamato per definire i beneficiari delle agevolazioni connesse al sisma
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali qualificate come aiuti di Stato, il giudice nazionale deve verificare d'ufficio e in concreto la compatibilità dell'aiuto individuale con il regime de minimis applicabile, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto alla soglia massima prevista dal diritto dell'Unione.
- Quando la disciplina europea sugli aiuti di Stato consente l'eccezione de minimis, la prova non deve riguardare soltanto l'importo chiesto nel singolo giudizio, ma l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti dal beneficiario nel periodo rilevante.
- Se il beneficio non può essere ricondotto al regime de minimis, il giudice deve comunque accertare se esso sia compatibile come aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale, verificando il nesso diretto tra danno subito e aiuto concesso e l'assenza di sovracompensazione.
- L'omessa verifica dei presupposti di compatibilità europea del beneficio fiscale integra vizio decisivo della decisione di merito e comporta cassazione con rinvio.
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