Cassazione Penale, Ordinanza n. 02317/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva deciso sulla domanda ex art. 35-ter ord. pen. relativa alla detenzione sofferta. In sede di ricorso per cassazione deduceva, in sostanza, la mancata valutazione anche del periodo di detenzione trascorso presso il carcere di Vicenza. La Corte rileva però che tale periodo non risultava compreso nella domanda originaria, ma sarebbe stato introdotto solo nel reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza. Inoltre il ricorso è ritenuto carente di autosufficienza, perché non allegava la domanda originaria e non indicava con quale atto fosse stata chiesta la valutazione anche del periodo di detenzione nel carcere indicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e, comunque, privo del requisito di autosufficienza: la pretesa estensione della richiesta al periodo detentivo nel carcere di Vicenza non risultava dalla domanda originaria e non era documentalmente verificabile nel ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
La richiesta di rimedio risarcitorio/compensativo per detenzione in condizioni non conformi deve corrispondere all'oggetto della domanda originaria; non può essere utilmente introdotta per la prima volta in sede di reclamo se non risulta dagli atti richiamati nel ricorso.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario che l'oggetto della doglianza sia stato già devoluto con la domanda originaria o che dagli atti richiamati emerga con chiarezza la sua proposizione, non essendo sufficiente una deduzione generica o non documentata in merito a contenuti introdotti in una fase successiva.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di allegare o indicare specificamente gli atti indispensabili a verificare il fondamento della censura; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La mancata corrispondenza tra domanda originaria e oggetto dell'impugnazione, quando emerga dal ricorso e dagli atti richiamati, integra una ragione di manifesta infondatezza e di inammissibilità dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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