Cassazione Penale, Sentenza n. 2471/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza perché la misura cautelare della custodia in carcere è stata applicata per il reato di tentata estorsione (capo M) nonostante, nella sezione formale della domanda cautelare, il pubblico ministero avesse richiesto l'applicazione della misura solo per il reato di partecipazione ad associazione camorristica (capo A). Si censura la nullità dell'atto per difetto della domanda cautelare specifica e si contesta l'interpretazione del Tribunale che aveva ritenuto tale omissione un mero errore materiale, desumendo invece implicitamente la volontà del P.M. di estendere la richiesta al capo M.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto sussistente la nullità assoluta per difetto della domanda cautelare ai sensi dell'art. 291 c.p.p., annullando senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia l'ordinanza genetica del G.I.P. del 04/06/2024. Per effetto dell'annullamento è disposta la cessazione dell'efficacia della misura custodiale e l'immediata liberazione dell'Abenante, se non detenuto per altro titolo; dispersi gli adempimenti per la cancelleria secondo art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
La domanda cautelare deve prospettare espressamente al giudice gli elementi e le esigenze di cautela per ciascun reato: la norma è di stretta interpretazione e non ammette richieste implicite
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La mancanza della domanda cautelare integra una nullità di ordine generale
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La nullità di cui sopra e' rilevabile in ogni stato e grado del processo
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso usata in combinazione per qualificare l'aggravante; nel caso era invocata quale contestazione aggravante collegata alle accuse
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti della cancelleria a seguito della cessazione dell'efficacia della misura cautelare
Massime di principio
- La richiesta cautelare del pubblico ministero deve indicare espressamente ciascun reato per il quale si chiede la misura; riferimenti impliciti nella parte illustrativa non sostituiscono la formale domanda.
- L'assenza formale della domanda cautelare per uno specifico capo determina nullità assoluta rilevabile in qualsiasi momento e può comportare l'annullamento della misura e l'immediata liberazione dell'indagato.
- Il giudice non può estendere la domanda cautelare oltre la volontà espressa del titolare dell'azione cautelare: l'interpretazione estensiva o l'esegesi per far emergere una volontà implicita sono vietate quando incidono sulla libertà personale.
- In procedura cautelare è cruciale il rispetto della forma e della precisione: la difesa deve verificare la corrispondenza tra i capi di imputazione e la parte dispositiva della richiesta cautelare e sollevare tempestivamente eventuali nullità.
- Se la motivazione nella parte illustrativa della domanda è ambivalente, prevale l'elemento formale della richiesta; eventuali riferimenti funzionali a fatti che rafforzano la domanda per altro reato non possono essere ricondotti a una domanda cautelare per un reato non formalmente richiesta.
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