Cassazione Penale, Sentenza n. 40517/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione articolata per vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per truffa continuata; violazione di legge e del principio del contraddittorio e del giusto processo; violazione dell'art. 111, comma 6 Cost. e art. 125 c.p.p.; censura sulla sussistenza dell'aggravante e della provvisionale; dedotta prescrizione del reato (contratti stipulati nel 2016) perché qualificato come truffa contrattuale a consumazione istantanea; contestazione del ruolo attribuito all'imputato (si sostiene mansioni d'ordine e non qualità di amministratore di fatto), mancanza di prova dell'inadempimento (pale eoliche non installate), mancato dolo iniziale, difetto di prova del danno (versamenti eseguiti al coimputato o alla società), e censura sulla congruità della pena (mancata motivazione per il margine tra minimo e inflitto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenze formali nell'atto di impugnazione (mancanza di titolazione dei motivi e di un'esposizione logica e specifica delle doglianze ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e delle regole redazionali richiamate). In via subordinata la Corte ha comunque valutato le doglianze e le ha ritenute generiche e non capaci di scalfire la motivazione dei giudici di merito: è stata confermata la qualificazione del Di Pierri come amministratore di fatto sulla base di indici probatori (rapporti con clienti, stipula contratti, ruolo coi dipendenti e fornitori), la configurazione della fattispecie come truffa contrattuale a consumazione prolungata (esclusa la prescrizione, seguendo il criterio di decorrenza dal cessare della situazione di illegittimità e considerando i pagamenti dell'ultima rata), la sussistenza degli artifizi e dei raggiri (rassicurazioni, invio di fotografie di impianti non realizzati) e la prova documentale del danno (bonifici bancari). La Corte ha altresì ritenuto congruamente motivata la determinazione della pena. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile Avona Antonella nel presente grado (liquidate nel dispositivo) e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiamata come norma che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte ne prende atto per la procedura seguita.
art. 8, D.L. 198/2022 conv. con modif. L. n. 14/2023
Richiamata insieme all'art. 23 D.L. 137/2020 quale disposizione procedurale sul contraddittorio scritto nel grado di cassazione.
Norma che elenca i motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo della necessaria titolazione e specificità richiesta da questa disposizione.
art. 581 cod. proc. pen., lett. c)
La Corte ha richiamato l'obbligo, sancito anche dal protocollo con il CNF, che l'atto indichi specificamente "le richieste, anche istruttorie", sottolineando che l'assenza di questa specificità rende inammissibile il ricorso.
Fornisce la base normativa per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità per inammissibilità: la Corte applica l'articolo per irrogare la sanzione di euro 3.000,00.
Norma che disciplina le cause di non punibilità: la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso impedisce di valutare in questa sede eventuali cause di non punibilità (es. prescrizione) che debbono essere sollevate in modo ammissibile.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamata dal ricorrente come presunta violazione del giusto processo; la Corte non ha accolto il rilievo, ritenendo l'impugnazione formale e generica e priva dei necessari confronti con la motivazione di merito.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze connesse e comunque inammissibili per difetto formale del ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere la titolazione dei motivi e una esposizione logica e specifica delle censure: formulazioni generiche o riepilogative possono portare all'inammissibilità.
- La Corte non ha il compito di rielaborare o ricostruire l'impugnazione: il ricorrente deve collegare ciascun motivo alle richieste concrete e ai relativi elementi di fatto e di diritto.
- Per contestare la qualifica di "amministratore di fatto" è necessario confrontarsi direttamente con gli specifici elementi probatori indicati dai giudici di merito (es. rapporti con clienti, stipula contratti, controllo dei pagamenti, ruolo verso dipendenti e fornitori).
- In casi di truffa contrattuale, la qualificazione come reato a consumazione prolungata può far decorrere la prescrizione dal momento di cessazione dell'illegittimità (es. ultimo pagamento), con conseguenze diverse rispetto alla qualificazione come reato istantaneo: chi impugna deve spiegare e motivare perché debba prevalere l'una o l'altra interpretazione.
- La prova del danno in materie patrimoniali può essere fornita da documenti bancari (bonifici/acconti); la pronuncia di un provvisionale con somma generica può essere confermata in cassazione e la liquidazione definitiva resta di competenza del giudice di merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali, il giudice di cassazione può comunque condannare il ricorrente alle spese, a rimborsi alle parti costituite nel presente grado e all'ammenda alla Cassa delle ammende.
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