Cassazione Penale, Ordinanza n. 34952/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e poi destinatario di una parziale riforma in appello limitata alla pena, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Il fatto contestato consisteva nel concorso in una rapina aggravata consumata il 16 marzo 2024, con contestazione anche di recidiva specifica reiterata e infraquinquennale. Con il ricorso il difensore deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p., nonché degli artt. 114, 110 e 628, comma 3, n. 1, c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avesse risposto alla questione dell'efficienza causale del contributo dell'imputato all'azione del coimputato e, di conseguenza, non avesse applicato l'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. Tuttavia, dagli atti risultava che all'udienza d'appello il difensore aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, tranne quello relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio; pertanto la questione del contributo causale non poteva più essere rimessa in discussione. In ogni caso, la Cassazione rilevava che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logica sul contributo fornito dall'imputato alla realizzazione della rapina. Quanto alla censura sulla mancata applicazione dell'art. 114 c.p., essa era ritenuta manifestamente infondata perché sostanzialmente rinunciata con la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p.; la Corte richiamava il precedente secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena include anche le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva, e applicava il medesimo principio anche all'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sul contributo causale era preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione effettuata in appello, e che comunque la motivazione della sentenza impugnata era adeguata; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 c.p., perché anch'essa rientrava tra le questioni rinunciate con il concordato ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto nel ricorso per cassazione.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova e del contributo causale dell'imputato.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione della sentenza.
la Corte afferma che la doglianza sulla mancata applicazione dell'attenuante è sostanzialmente rinunciata con il concordato ex art. 599-bis c.p.p. e quindi non è più deducibile.
richiamato per il concorso di persone nel reato contestato.
richiamato per qualificare la rapina come aggravata.
la richiesta di concordato e la rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena comportano la preclusione delle ulteriori censure non attinenti al trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando l'imputato abbia rinunciato in appello a tutti i motivi diversi da quelli attinenti alla pena, non è più deducibile la questione relativa all'efficienza causale del suo contributo al reato, se tale profilo rientrava tra i motivi abbandonati.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione nell'ambito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. si estende anche alle censure che riguardano circostanze attenuanti e recidiva, pur se tali questioni incidono sul trattamento sanzionatorio, perché costituiscono capi autonomi della decisione.
- L'attenuante di cui all'art. 114 c.p., quando la sua deduzione presupponga la contestazione del contributo concorsuale dell'imputato, non può essere riesaminata se la relativa questione è stata espressamente o sostanzialmente rinunciata in appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura un punto ormai precluso per effetto della rinuncia ai motivi di impugnazione e, per la parte residua, si limita a contestazioni manifestamente infondate a fronte di una motivazione di merito congrua e logica.
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