Cassazione Penale, Ordinanza n. 31208/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p., sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la condanna sarebbe stata fondata sulla sola titolarità del bar e del terminale POS usato per le condotte contestate, senza prova di un suo effettivo coinvolgimento; 2) omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640-ter c.p.; 3) erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche e illegittima determinazione della pena, in particolare per la continuazione, con pretesa applicazione dei minimi edittali. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa nel giudizio di legittimità, e il terzo motivo manifestamente infondato e privo di specificità, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo logico sul mancato riconoscimento delle attenuanti e che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze sui fatti e sulla prova esulavano dal controllo di legittimità, che la richiesta di riqualificazione in art. 640-ter c.p. riproponeva censure già vagliate in appello, e che il motivo sul trattamento sanzionatorio era generico e infondato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito alla condotta contestata.
La difesa invocava la riqualificazione del fatto in questa fattispecie, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza per la sua natura di mera rivalutazione del fatto.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione storica dei fatti, poiché il controllo di legittimità riguarda la coerenza logica della motivazione e non la sua rispondenza alle acquisizioni processuali.
- La mera riproposizione in cassazione di censure già svolte e disattese in appello non è sufficiente a fondare un motivo ammissibile, soprattutto quando la doglianza mira a sostituire la valutazione di merito con quella della difesa.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è richiesto un riconoscimento automatico.
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti per continuazione e le eventuali diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e motivata in modo non illogico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Come è indicizzato
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