Sentenza n. 4993/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l''annullamento: del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche, ivi compreso l''Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti relativi al meccanismo del payback sanitario, inclusi il decreto regionale di determinazione degli importi dovuti, decreti ministeriali e accordo Stato-Regioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario, chiedendo l'annullamento degli atti relativi al meccanismo del payback e censurandone profili di illegittimità. Nel corso del giudizio, in data 9 gennaio 2026, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, avendo versato la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento della quota ridotta non soddisfa la pretesa demolitoria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti e a non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il pagamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano
La disposizione è stata richiamata quale base normativa del pagamento della quota ridotta effettuato dalla ricorrente; tale pagamento ha determinato il venir meno dell'interesse concreto alla decisione.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., per giustificare la compensazione integrale delle spese.
Richiamato, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., per ravvisare eccezionali ragioni di compensazione delle spese.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando, per effetto di un comportamento della parte ricorrente, viene meno in modo certo e definitivo l'utilità concreta della pronuncia richiesta, anche se la pretesa demolitoria non è stata formalmente soddisfatta.
- Il pagamento dell'importo richiesto, ancorché ridotto in applicazione di una sopravvenuta disciplina normativa, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere rispetto a una domanda di annullamento diretta a evitare qualsiasi pagamento; può tuttavia determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere rispetto a una domanda di annullamento presuppone il venir meno della pretesa amministrativa, in particolare mediante l'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, e non coincide con la mera sopravvenienza di una situazione satisfattiva solo parziale o diversa da quella richiesta.
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