Cassazione Penale, Ordinanza n. 03642/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che, riqualificato il fatto originariamente contestato come tentata estorsione ex artt. 56 e 629 c.p. nel meno grave reato di violenza privata, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato così riqualificato, confermando però le statuizioni civili già pronunciate in primo grado a favore della parte civile. Con l'unico motivo di ricorso deduceva violazione ed erronea applicazione della legge processuale, sostenendo che, una volta accertata l'intervenuta prescrizione del reato nel corso del procedimento di primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto revocare anche le statuizioni civili e non limitarne la conferma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché smentito dagli atti: tenendo conto della recidiva reiterata infraquinquennale e delle sospensioni del procedimento dovute all'emergenza Covid-19, la prescrizione è maturata il 13 marzo 2023, cioè dopo la sentenza di primo grado del 2 novembre 2021 che aveva già accertato la responsabilità dell'imputato. Conseguentemente è stata confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, nonché la rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 1.800 oltre accessori.
Norme richiamate
Richiamati come originaria qualificazione del fatto, poi riqualificato in violenza privata in appello; la prescrizione rilevava rispetto al reato così riqualificato.
Reato nella cui fattispecie la Corte territoriale ha riqualificato il fatto originariamente contestato come tentata estorsione.
Base per la condanna del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Non citato espressamente nel testo, quindi non incluso.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello abbia accertato la responsabilità dell'imputato e la prescrizione del reato sia maturata solo dopo la sentenza di primo grado, la decisione non impone la revoca delle statuizioni civili già pronunciate.
- Ai fini della verifica della prescrizione devono essere considerati gli effetti sospensivi del decorso del termine, anche quelli conseguenti a misure straordinarie adottate per l'emergenza sanitaria.
- Un motivo di ricorso che contraddica gli atti processuali sulla data di maturazione della prescrizione è manifestamente infondato e può condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03461/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03465/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03466/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03467/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03474/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03476/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →