Cassazione Penale, Ordinanza n. 31468/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano, rispettivamente, non specifici perché meramente reiterativi di quelli già esaminati e respinti in appello, oppure generici per indeterminatezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva ritenuto responsabile di una rapina impropria aggravata ex art. 628, comma 2, c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e mancata identificazione dell'imputato come autore del reato. Il secondo motivo lamentava l'erronea mancata riqualificazione del fatto in furto ex art. 624 c.p., sostenendo che non ricorressero i presupposti della rapina impropria. Il terzo motivo censurava la pena ritenendola eccessiva. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi erano sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua, quindi privi di specificità e consistenza critica; il terzo era generico e indeterminato, perché non indicava gli elementi concreti su cui si fondava la censura sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo di responsabilità contestato; la Corte osserva che la censura sulla qualificazione giuridica era stata già esaminata in appello con corretto richiamo ai principi sulla consumazione della rapina impropria.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto in furto; la Corte nega la fondatezza della doglianza perché il giudice di merito aveva correttamente escluso tale qualificazione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione: la doglianza sulla pena è stata ritenuta generica e indeterminata perché priva dell'indicazione degli elementi posti a base della censura.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello e già disattese integra un motivo non specifico e quindi inammissibile.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non è ammissibile quando si risolve in una censura meramente riproduttiva di argomenti già esaminati e rigettati dal giudice di merito con motivazione логicamente e giuridicamente corretta.
- La censura relativa alla pena deve indicare in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto che si assumono erroneamente valutati; una doglianza generica o indeterminata non consente il controllo del giudice di impugnazione ed è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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