Cassazione Penale, Sentenza n. 6183/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, decidendo sull'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del GIP, aveva applicato a Del Bene la misura degli arresti domiciliari (dopo che il GIP aveva disposto il divieto temporaneo di ricoprire uffici direttivi per 12 mesi). Il ricorso censurava, tra l'altro, l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) e vizio di motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria, nonché presunte violazioni delle norme processuali (artt. 273, 274, 273 co. 3 c.p.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali: (1) il ricorso trasmesso via PEC non era sottoscritto digitalmente dal difensore, come richiesto dall'art. 24, comma 6-sexies d.l. 28/10/2020 n.137 (applicabile ratione temporis), e pertanto era inammissibile; (2) il ricorso inviato per raccomandata R/R è stato depositato oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. e quindi è tardivo. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato il merito delle censure. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; il dispositivo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
disposizione che stabilisce che, nel caso di proposizione dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata, l'impugnazione è inammissibile "quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore"
La Corte ha ritenuto che la mancanza della sottoscrizione digitale sull'atto trasmesso via PEC determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza possibilità di sanatoria, applicando la disposizione ratione temporis.
termine di dieci giorni per il deposito del ricorso per cassazione dopo la notificazione
Il ricorso inviato per raccomandata R/R è stato ritenuto tardivo perché depositato oltre il termine di legge; pertanto inammissibile per tardività.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Sono le norme indicate dal ricorrente come vizio di motivazione e di applicazione di norme penali (atte a fondare le censure di merito). La Corte non le ha valutate nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
Riferita nell'ordinanza impugnata come aggravante (agevolazione mafiosa) contestata dal ricorrente; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla corretta applicazione sostanziale dell'aggravante a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
Richiamate dal ricorrente come norme processuali la cui errata applicazione sarebbe viziata; la Corte ha evitato l'esame di merito per difetto di ammissibilità formale dell'impugnazione.
Norma richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Disposizione invocata per disporre la trasmissione del dispositivo al Pubblico Ministero per l'esecuzione della sentenza.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 artt. 5 e 8
Norme sostanziali (delitti fiscali) relative ai capi di imputazione indicati nell'ordinanza di merito; citate nel contesto della qualificazione dei reati per i quali era stata ritenuta la gravità indiziaria.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata per motivare la misura equitativa del versamento alla Cassa delle Ammende, valutando l'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se si propone un ricorso per Cassazione mediante PEC, l'atto deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore: la mancanza della firma digitale comporta inammissibilità dell'impugnazione senza possibilità di sanatoria.
- L'invio di una copia cartacea tramite raccomandata non esonera dal rispetto dei termini previsti dall'art. 311 c.p.p.: la notificazione e il deposito devono avvenire nei termini di legge, altrimenti il ricorso è tardivo e inammissibile.
- I vizi formali di presentazione del ricorso (firma digitale assente, termini superati) portano all'inammissibilità senza esame del merito delle censure sostanziali; è quindi essenziale curare forma e termini prima di chiedere la riforma di decisioni di merito.
- In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese processuali e ad un importo alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti responsabilità grave o dolo nella scelta procedurale.
- Quando si censurano questioni complesse (es. applicazione dell'aggravante 416-bis.1), assicurarsi che il ricorso sia formalmente ammissibile perché altrimenti tali censure non verranno neppure esaminate.
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