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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31849/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d\'appello di Torino che confermava la condanna per più fatti di bancarotta fraudolenta relativi alla societa\' "BonIma s.r.l.", costituita e gestita dall\'imputato quale amministratore unico. L\'accusa contestava che la societa\' fosse stata costituita con lo scopo di accollare immobili della controllante "Bonasea S.p.A." (gestita dall\'ex convivente) per generare una plusvalenza, mentre gli immobili erano gravati da ipoteche, insostenibili nei costi e sovrastimati; inoltre si contestava la sottrazione delle scritture contabili. In cassazione il ricorrente deduceva vizi di motivazione e errata applicazione degli artt. 216, 219 e 223 legge fall., dell\'art. 43 cod. pen., e lamentava che la documentazione sarebbe stata consegnata al curatore (quindi assenza di bancarotta documentale) e che mancava il dolo specifico; chiedeva inoltre il riconoscimento dell\'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per carenza di specificita\' il primo e il quarto motivo (reiterazione delle doglianze di merito e mancanza di elementi per dimostrare la tenuita\' del danno). Il secondo motivo (sulla consegna della documentazione al curatore) e\' stato ritenuto inammissibile perche\' mirava a un sindacato di merito non consentito alla Corte di legittimita\'. Il terzo motivo (sul dolo specifico relativo alla sottrazione delle scritture) e\' stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso i giudici di merito che hanno ritenuto l\'intera operazione finalizzata a procurare un ingiusto profitto alla societa\' controllante e che la sottrazione/occultamento delle scritture era strumentale a tale fine. Conseguentemente il ricorso e\' stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Invocato in relazione alla bancarotta fraudolenta (anche documentale). La Corte ha ritenuto sussistente il reato alla luce della costituzione della societa\' con finalita\' fraudolente e della sottrazione delle scritture come strumento per impedire la ricostruzione del patrimonio.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato nel quadro dei reprobi di bancarotta fraudolenta; utilizzato nella ricostruzione degli illeciti commessi dall\'amministratore unico in capo alla societa\'.

  • art. 219 legge fallimentare

    Richiamato con riferimento all\'eventuale riconoscimento dell\'attenuante della speciale tenuita\' del danno patrimoniale; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi idonei a comprovare tale tenuita\'.

  • art. 43 cod. pen.

    Invocato in connessione all\'esame dell\'elemento soggettivo (dolo). Dal testo emerge che la norma e\' stata considerata nella valutazione della responsabilita\' dolosa dell\'imputato nella constituzione e gestione della societa\'.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimita\' non sostituisce il proprio giudizio a quello di merito: censure generiche o che richiedono la rivalutazione integrale delle prove sono inammissibili.
  • Quando un\'operazione societaria (es. conferimento di immobili) va valutata nell\'insieme, non e\' sempre corretto separare la fase di conferimento dalla successiva gestione: il dolo puo\' ricorrere sull\'intera vicenda unitaria.
  • Per escludere la bancarotta documentale occorre dimostrare in modo chiaro e provato che le scritture sono state effettivamente consegnate e rese disponibili al curatore; mere affermazioni in contraddizione con la ricostruzione di merito non sono sufficienti in cassazione.
  • La sottrazione o occultamento delle scritture societarie puo\' integrare l\'elemento soggettivo del reato (dolo) se dimostrabile la finalita\' di impedire la ricostruzione del patrimonio e di arrecare pregiudizio ai creditori.
  • Per ottenere il riconoscimento della speciale tenuita\' del danno patrimoniale e\' necessario fornire dati concreti e valutazioni circostanziate sul minor rilievo economico del danno; argomentazioni vaghe o generiche non ottengono accoglimento.
  • Le decisioni di merito che motivano congruamente la ricostruzione fattuale e la valutazione della prova sono difficilmente sovvertibili in cassazione salvo chiaro travisamento della prova o manifesta illogicita\' della motivazione.

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