Cassazione Penale, Sentenza n. 37465/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Piserchia era stato condannato per il reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 7 c.p.) per aver prelevato acqua da un idrante comunale il 13/11/2013 per pulire il suolo pubblico antistante il suo esercizio ambulante. Con il ricorso in Cassazione deduceva: (i) vizi di notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello (art. 157 c.p.p. comma 8‑bis e termini di cui all'art. 601 c.p.p.), omessi di motivare dalla Corte territoriale; (ii) che la condotta costituisce al più illecito amministrativo (richiamando art. 17 r.d. n. 1175/1933 e art. 23 d.lgs. 152/1999) e non il reato di furto; (iii) mancanza del dolo necessario per il reato contestato; (iv) contestazione sulla mancata concessione delle attenuanti e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Sul piano sostanziale ha ritenuto che la condotta consistente nel prelevare acqua da un idrante pubblico, per lavare la strada antistante il banco ambulante, non integrava gli elementi oggettivi e soggettivi del furto: non vi era allaccio abusivo, non c'è stata modifica della destinazione dell'acqua né profitto esclusivo (mancato pagamento) e l'acqua era erogata per la fruizione pubblica tramite idrante. Richiamando la giurisprudenza consolidata e la distinzione tra "acque pubbliche" e acqua convogliata in rete, il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina speciale (illecito amministrativo ex art. 23 d.lgs. 152/1999) e non il codice penale. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Norme richiamate
Le norme puniscono il furto e le aggravanti; la Corte ha verificato che per integrare il furto occorrono appropriazione e mutamento di destinazione/profitto, elementi mancanti nel caso di prelievo da idrante pubblico
art. 157, comma 8‑bis; art. 606, lett. b) ed e)
Rinvio alle norme procedurali su notifiche e motivazione dei motivi di ricorso; il ricorrente aveva contestato la notifica dell'atto d'appello e la Corte territoriale era stata censurata per mancata motivazione su tali eccezioni
Decreto Legislativo
art. 23 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152
Disciplina la tutela delle acque e l'illecito amministrativo per l'impossessamento abusivo delle acque pubbliche; la Corte ha ritenuto che la norma speciale in tema di acque prevalga sulla fattispecie penale quando ricorrono le caratteristiche delle 'acque pubbliche'
Regio Decreto
art. 17 R.D. n. 1175/1933
Richiamato nel ricorso come normativa storica in materia di acquedotti; la Corte ha operato ricognizione tra normativa amministrativa e penale in materia di acque
D.Lgs.
art. 96, comma 4, d.lgs. n. 152/2006
Richiama disposizioni successive in materia di risorse idriche utilizzate nella ricostruzione giurisprudenziale sulla materia amministrativa speciale
Legge
Principio secondo cui, in caso di concorso tra norme penali ed amministrative, prevale la norma speciale; applicato per escludere la fattispecie penale quando sussiste la fattispecie amministrativa speciale
D.P.R.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 238/1999
Definizione di 'acque pubbliche' e riconoscimento che certe acque appartengono allo Stato/demanio, usata per distinguere i casi in cui si applica la norma amministrativa
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata per sottolineare che la scelta di sanzionare amministrativamente gli illeciti di utilizzazione delle acque è ragionevole e tutela la fruizione collettiva e la programmazione delle risorse
Massime di principio
- Il prelievo di acqua da idranti pubblici per usi compatibili con la fruizione collettiva (es. pulizia del suolo pubblico) può configurare al più un illecito amministrativo e non necessariamente il reato di furto: valutare sempre mutamento di destinazione, appropriazione esclusiva e profitto.
- Perché ricorra il reato di furto su acqua convogliata (acquedotto) occorre dimostrare un'effettiva sottrazione con mutamento di destinazione o un allaccio/dirottamento della fornitura e l'intento di trarne un profitto indebito (es. evitare il pagamento).
- Distinguere sempre le tipologie di acqua: 'acque pubbliche' (flussi naturali non ancora convogliati) rientrano nella disciplina amministrativa; acqua già immessa in rete può, in casi concreti, integrare furto solo se sussistono gli elementi tipici della fattispecie penale.
- In caso di concorso apparente tra norma penale e normativa amministrativa speciale, si applica la lex specialis (norma speciale prevale), con conseguente possibile esclusione del reato penale a favore della sanzione amministrativa.
- In contestazioni analoghe è fondamentale l'accertamento fattuale dettagliato (modalità del prelievo, uso effettivo, esclusività, esistenza di allacci abusivi); l'assenza di tali elementi deve indurre all'archiviazione o alla riqualificazione in sede processuale.
- Anche i profili processuali (es. regolarità delle notifiche e rispetto dei termini) possono incidere sull'esito del giudizio e devono essere attentamente valutati e motivati dalla corte territoriale.
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