Cassazione Penale, Sentenza n. 33137/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione della legge processuale: il giudizio d'appello è stato celebrato dopo una notifica invalida del decreto di citazione ad un difensore (avv. Sandro Marcheselli) che era stato revocato e sostituito dalla difesa di fiducia (avv. Bruno Luberti) già nel corso del giudizio di primo grado. Si deduce la nullità assoluta e insanabile del processo d'appello per omissione della notifica al difensore di fiducia tempestivamente nominato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha dichiarato la nullità dell'appello per la notifica effettuata al difensore revocato e, tenuto conto che la sentenza impugnata aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ma aveva confermato statuizioni civili, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio in sede civile sul punto. La declaratoria di prescrizione del reato rimane menzionata, ma la nullità processuale impone la rinnovazione del giudizio relativamente alle questioni civili.
Norme richiamate
Articolo indicante uno dei reati ascritti all'imputata; la sentenza di merito aveva comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
Altro articolo penale relativo al capo di imputazione; anch'esso risultato estinto per prescrizione nella sentenza impugnata.
art. 178, comma primo, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata in relazione alle nullità assolute del processo; la Corte ha ritenuto che l'omessa notificazione al difensore di fiducia integri una nullità assoluta.
Norma sulle nullità che la Corte ha interpretato come applicabile alla omissione dell'avviso al difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria.
Richiamato in motivazione rispetto alla designazione di un sostituto d'ufficio in udienza; la Corte ha precisato che la presenza di un sostituto non sopperisce all'irritualità della notifica al difensore di fiducia.
art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), comma terzo, lett. c)
Richiamato per riaffermare il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la designazione di un difensore d'ufficio in presenza di una nomina fiduciaria ritualmente effettuata può ledere tale diritto.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere effettuata al difensore di fiducia tempestivamente nominato; la notifica al difensore revocato può determinare una nullità assoluta e insanabile del giudizio d'appello.
- La nullità assoluta per inosservanza delle garanzie difensive prevale anche quando il reato è estinto per prescrizione: se la sentenza impugnata contiene statuizioni civili, la Cassazione può annullare le statuizioni civili e disporre la rinnovazione del giudizio civile in sede d'appello.
- La presenza in udienza di un sostituto o la notifica al difensore d'ufficio non sanano l'omessa notifica al difensore di fiducia regolarmente nominato, quando la sua presenza è dovuta.
- In casi simili l'interessato ha interesse a chiedere la cassazione per nullità processuali e, se riconosciute, può ottenere la rinnovazione del giudizio sugli aspetti civili anche se il reato è prescritto penalmente.
- Per evitare tali rischi processuali è fondamentale che le parti comunichino tempestivamente ogni sostituzione di difensore alle autorità giudiziarie e che l'ufficio addetto alle notifiche verifichi lo stato attuale della rappresentanza prima di procedere.
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