Cassazione Penale, Sentenza n. 15025/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Vicenza perché, nel corso del dibattimento per il reato di cui all'art. 326 c.p., il giudice avrebbe consentito l'uso, a fini di ausilio alla memoria e per le contestazioni, delle deposizioni rese dagli interlocutori cui era stata data lettura di conversazioni intercettate. Le intercettazioni erano state ritenute inutilizzabili ex art. 270, comma 1, c.p.p. avendo riguardato un procedimento diverso; la difesa sostiene che l'ordinanza aggira il divieto probatorio e altera l'assunzione delle prove testimoniali, configurandosi come atto abnorme e non impugnabile immediatamente
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le ordinanze emesse nel dibattimento siano soggette al regime di impugnazione differito di cui all'art. 586 c.p.p. e, pertanto, non siano impugnabili autonomamente e immediatamente in Cassazione salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (art. 606, comma 2 c.p.p.). Ha escluso l'operatività del rimedio dell'atto abnorme quando è previsto uno specifico mezzo di impugnazione differito e quando il vizio dedotto è riconducibile a categorie tutelate dall'ordinamento (es. inutilizzabilità). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
«Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza»
Le ordinanze istruttorie rese in dibattimento non sono impugnabili autonomamente in Cassazione; la legge prevede un regime di impugnazione differito che impone di sollevare le doglianze insieme all'impugnazione della sentenza
art. 606, comma 2 cod. proc. pen.
Indica i provvedimenti per i quali è ammesso il ricorso per cassazione in via immediata; l'ordinanza dibattimentale non rientra tra i provvedimenti tassativamente previsti
art. 270, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina l'inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per cui sono state autorizzate: i risultati probatori ottenuti mediante intercettazione sono, in linea di principio, inutilizzabili nel procedimento diverso
Norma del codice penale che individua il reato contestato all'imputato; qui è il titolo del reato per il quale pende il dibattimento e rispetto al quale si discute l'utilizzo delle intercettazioni
Massime di principio
- Le ordinanze istruttorie adottate durante il dibattimento devono essere impugnate con l'impugnazione contro la sentenza (impugnazione differita ai sensi dell'art. 586 c.p.p.); tentativi di ricorrere immediatamente in Cassazione sono inammissibili salvo i casi tassativi previsti dalla legge
- Il rimedio dell'atto 'abnorme' non è utilizzabile quando il vizio denunciato rientra in rimedi ordinari previsti dall'ordinamento (es. inutilizzabilità di prove) o quando è previsto uno specifico mezzo di impugnazione; non si potrà dunque aggirare il regime di impugnazione differito invocando l'abnormità
- Se le intercettazioni sono dichiarate inutilizzabili ex art. 270 c.p.p., la loro utilizzazione diretta è preclusa; tuttavia l'eventuale ammissione di testimonianze basate sulla memoria di ascolti deve essere valutata nel merito dal giudice del merito e potrà essere censurata in sede di impugnazione della sentenza
- In situazioni analoghe è fondamentale preservare le obiezioni in udienza (farle risultare in verbale) e riservarsi la facoltà di dedurle con l'impugnazione contro la sentenza; tentativi preventivi di bloccare l'istruttoria tramite ricorso straordinario sono generalmente destinati all'inammissibilità
- Quando si sospetta che il giudice stia aggirando un divieto probatorio, la strategia difensiva corretta è documentare e motivare l'eccezione in dibattimento e impugnarne l'eventuale decisione insieme alla sentenza, chiedendo al giudice di merito motivazioni precise sull'utilizzo delle fonti testimoniali
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