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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07823/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La condomina ha impugnato la delibera assembleare del 22 gennaio 2015 chiedendone l’annullamento o la nullità limitatamente ad alcuni punti dell’ordine del giorno e la caducazione di alcune voci di spesa, con conseguente restituzione di oneri asseritamente indebitamente versati. Ha inoltre domandato l’esibizione della documentazione contabile relativa a più esercizi e il risarcimento del danno non patrimoniale per una verbalizzazione ritenuta illegittima, oltre alla condanna per responsabilità aggravata. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo, tra l’altro, che la richiesta di accesso ai documenti fosse formulata in modo non conforme al dato normativo, che l’accesso all’anagrafe condominiale fosse limitato dalla privacy dei condomini e che la mancata esibizione di documentazione della precedente amministrazione non integrasse un vizio della delibera ma al più una responsabilità dell’amministratore. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: violazione degli artt. 1129, 1130, 1130-bis e 1136 c.c. per aver valorizzato la diversa formulazione lessicale dell’istanza; omesso esame di fatti storici decisivi relativi a precedenti richieste di accesso; violazione delle norme sul registro dell’anagrafe condominiale e della disciplina privacy; violazione delle norme sugli obblighi dell’amministratore e sull’onere della prova; vizi motivazionali per contraddittorietà della sentenza; e, infine, violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in relazione alla condanna per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, ritenendo fondati i rilievi sulla disciplina dell’accesso alla documentazione condominiale e sull’erronea valorizzazione del limite privacy per negare il diritto di visione e copia. Ha ritenuto assorbiti il quarto, il sesto e il settimo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’impugnazione della delibera assembleare del 22 gennaio 2015 applicando i principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1129 c.c.

    L’amministratore deve consentire ai condomini e agli aventi diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa e di ottenere copia; il diritto di accesso non è subordinato a formule sacramentali e l’amministratore deve organizzare l’accesso.

  • art. 1130 c.c.

    Il registro dell’anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina e revoca dell’amministratore e di contabilità rientra tra i registri conoscibili dal condomino che ne faccia richiesta, nei limiti della disciplina di settore.

  • art. 1130-bis c.c.

    Riconosce il diritto dei condomini di visionare ed estrarre copia della rendicontazione e della documentazione contabile; l’accesso serve a garantire trasparenza e controllo effettivo sulla gestione.

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all’impugnazione della delibera assembleare e alla documentazione necessaria per una consapevole partecipazione all’assemblea.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato in ricorso come norma sugli obblighi del mandatario/amministratore nell’esecuzione dell’incarico.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato in ricorso per i doveri di rendiconto e informazione connessi all’incarico gestorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in ricorso per il riparto dell’onere probatorio circa l’accesso alla documentazione e la correttezza della gestione.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato nella domanda originaria per il risarcimento del danno non patrimoniale.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla domanda e alla condanna per responsabilità aggravata; i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state impostate sia come violazioni di legge sia come omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Esclusa l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, perché la motivazione della sentenza d’appello era diversa da quella di primo grado.

  • d.lgs. 196/2003

    Richiamato come disciplina ratione temporis applicabile al trattamento dei dati personali in ambito condominiale.

  • d.lgs. 101/2018

    Richiamato come adeguamento della normativa nazionale al GDPR e come conferma dell’applicazione della disciplina privacy al trattamento condominiale.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Il trattamento dei dati in condominio è lecito se fondato su una base giuridica, tra cui l’adempimento di obbligo legale, l’esecuzione del contratto/rapporto o il legittimo interesse, nel bilanciamento con i diritti dell’interessato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla condanna per responsabilità aggravata; il motivo è stato dichiarato assorbito.

  • L. 220/2012

    La riforma del condominio ha rafforzato trasparenza e conoscibilità della gestione, incidendo anche sul trattamento dei dati personali in ambito condominiale.

Massime di principio

  • Il condomino ha diritto di accedere in ogni tempo alla documentazione giustificativa della gestione condominiale e ai registri obbligatori, potendo prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese; l’amministratore deve predisporre un’organizzazione minima che renda effettivo tale diritto.
  • L’istanza di accesso ai documenti condominiali non richiede formule sacramentali: va interpretata secondo il suo contenuto sostanziale e non può essere rigettata per mere differenze lessicali rispetto alla previsione normativa.
  • La disciplina privacy non consente di negare in blocco l’accesso del singolo condomino ai dati contabili e amministrativi del condominio, poiché il legislatore ha già operato un bilanciamento tra riservatezza e trasparenza della gestione; il limite riguarda la divulgazione verso estranei al condominio, non la conoscibilità interna da parte degli aventi diritto.
  • Quando l’accesso alla documentazione è funzionale all’esercizio del controllo sulla gestione e alla consapevole partecipazione all’assemblea, il condominio o l’amministratore che opponga l’inesigibilità della richiesta deve provare l’incompatibilità concreta delle modalità richieste con quelle previamente comunicate.
  • Una motivazione che, da un lato, riconosca la mancata disponibilità della documentazione e, dall’altro, pretenda comunque di censurare il condomino per non aver contestato il rendiconto per inesattezza, è affetta da contraddittorietà rilevante in cassazione se non spiega come il controllo potesse essere esercitato senza i documenti di supporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiAmministratore di condominioNotificazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civilePrivacy
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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