Cassazione Civile, Ordinanza n. 04847/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Un pensionato iscritto alla cassa professionale aveva ottenuto in primo e secondo grado la restituzione di quanto trattenuto a titolo di "contributo di solidarietà" applicato dalla Cassa sul trattamento pensionistico nel periodo 2014-2018. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando plurime violazioni del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, del regolamento previdenziale della Cassa del 2008 (art. 22), della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, della L. n. 201 del 2011, art. 24, nonché degli artt. 3 e 38 Cost. Sosteneva, in sostanza, la legittimità del contributo di solidarietà anche quale misura funzionale all'equilibrio di bilancio e alla stabilità della gestione previdenziale. Il resistente ha difeso la sentenza d'appello con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva ritenuto non dovuto il contributo di solidarietà e aveva quindi confermato la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante atti o regolamenti interni, un prelievo che incida su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, poiché tale prelievo non attiene alla determinazione del trattamento pensionistico ma integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Le ulteriori argomentazioni difensive della Cassa sono state ritenute non nuove e comunque già superate dalla giurisprudenza precedente. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
non attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, poiché un simile prelievo esula dai poteri regolamentari dell'ente.
art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008
non può essere utilizzato per introdurre un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già liquidati secondo i criteri di legge e di regolamento.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
richiamata dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma non idonea a superare il principio del pro rata e il limite dei poteri della Cassa.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
richiamata come base normativa del prelievo, ma non ritenuta sufficiente a legittimare un contributo di solidarietà imposto dall'ente privatizzato.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
evocata nel contrasto e nel raffronto con la giurisprudenza costituzionale; il prelievo è qualificato come prestazione patrimoniale imposta per legge.
L. n. 201 del 2011, art. 24
richiamata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi un fondamento per il potere della Cassa di istituire il contributo.
artt. 3 e 38 Cost.
invocati dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che il contributo non può essere giustificato da esigenze di equilibrio di bilancio se manca una base legale per l'imposizione.
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà, pur denominato diversamente, è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo dalla legge.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o provvedimenti interni, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, quando il prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma ne riduce l'importo già maturato.
- Un prelievo qualificato come contributo di solidarietà, se non riconducibile a un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, integra una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost. e richiede una base di legge.
- L'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione previdenziale non consente, da sola, di derogare al principio del pro rata o di fondare poteri impositivi non previsti dalla normativa primaria.
- Quando la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito la natura illegittima di un prelievo regolamentare su pensioni in godimento, le difese che ripropongano argomenti già esaminati non sono idonee a sovvertire l'orientamento consolidato.
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