Sentenza del 24/02/2016 n. 3611 - Corte di Cassazione
Ricorso per Cassazione- Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Notifica dell'impugnazione -Chiamati all'eredità - Onere della prova dell'accettazione dell'eredità - A carico dell'amministrazione finanziaria- Mancato assolvimento - Insufficienza .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la validità della riassunzione del giudizio tributario dopo la morte del contribuente, la sufficienza dell'atto di riassunzione, la mancata considerazione della loro rinuncia all'eredità e, soprattutto, l'assenza di prova della loro effettiva qualità di eredi e quindi della loro legittimazione passiva. Hanno sostenuto che la mera chiamata all'eredità non fosse sufficiente, occorrendo la prova di un'accettazione espressa o tacita.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il quarto. Ha stabilito che, in materia di obbligazioni tributarie del defunto, spetta all'Amministrazione finanziaria provare che i soggetti chiamati all'eredità abbiano effettivamente accettato l'eredità. La sola denuncia di successione non è sufficiente; occorrono atti dello stato civile o altri documenti idonei a dimostrare con certezza la qualità di erede. Poiché la CTR non aveva indicato gli elementi posti a fondamento di tale qualità, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Articoli 100, 299 e seguenti, 300, 303 e 392 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione la morte della parte non determina l'interruzione del processo; dopo la cassazione con rinvio, il processo può essere riassunto nei confronti degli eredi, purché sia dimostrata la loro effettiva legittimazione.
La rinuncia all'eredità, se ritualmente compiuta, produce effetti retroattivi. Tuttavia deve essere tempestivamente dedotta e documentata nel giudizio di merito, non mediante una produzione tardiva e irrituale.
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi. Pertanto l'Amministrazione finanziaria deve provare l'accettazione dell'eredità quando pretende dagli eredi il pagamento dei debiti tributari del defunto.
Articolo 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
I documenti e le memorie nel processo tributario devono essere depositati entro i termini previsti; il termine è considerato perentorio quando tutela il diritto di difesa e il contraddittorio.
La parentela e la vocazione ereditaria possono essere desunte dagli atti dello stato civile, ma la sola chiamata alla successione non dimostra necessariamente l'accettazione dell'eredità.
Articolo 52 delle disposizioni sulla legge in generale
La rinuncia all'eredità può essere opponibile ai terzi secondo le regole relative alla sua iscrizione nel registro delle successioni; l'Amministrazione può dover provare la mancata iscrizione quando intende contestarne l'opponibilità.
Massime di principio
- La mera qualità di chiamato all'eredità non rende automaticamente il soggetto responsabile dei debiti del defunto: occorre provare l'accettazione espressa o tacita.
- Quando un ente pubblico pretende un debito tributario dagli eredi, grava sull'ente l'onere di dimostrare sia la qualità ereditaria sia l'effettiva accettazione dell'eredità.
- La denuncia di successione, da sola, non è normalmente sufficiente a dimostrare l'accettazione dell'eredità.
- La rinuncia all'eredità deve essere formalmente valida e prodotta tempestivamente nel giudizio di merito; una produzione tardiva può essere inutilizzabile.
- In caso di morte della parte durante il giudizio di cassazione, il processo non si interrompe automaticamente; il giudizio di rinvio può essere riassunto nei confronti degli eredi, ma la loro legittimazione deve essere adeguatamente provata.
- La sentenza che condanna presunti eredi deve indicare gli elementi concreti dai quali risulta la loro qualità e la loro legittimazione passiva; in mancanza, può essere cassata per carenza di motivazione.
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