Cassazione Penale, Ordinanza n. 32816/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (accusa)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorsi distinti ma sovrapponibili avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 13/03/2025. I motivi riguardavano: 1) la dedotta prescrizione del reato di ricettazione, sostenendo che dovesse rilevare l'ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p.; 2) un vizio di motivazione, formulato in modo non chiaro e con richiamo non corretto alle lettere b) e d) dell'art. 606 c.p.p., con contestazione della mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 c.p. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la condotta fosse meno grave e che mancassero i presupposti per la ricettazione, dovendosi invece ravvisare la ricezione di cose di sospetta provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché l'ipotesi attenuata dell'art. 648, comma 4, c.p. non costituisce autonoma incriminazione ma una circostanza attenuante speciale; ai fini della prescrizione va quindi considerata la pena prevista per il comma 1, il cui massimo edittale non era ancora spirato. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata valorizzava le modalità di acquisto riferite dagli stessi imputati, l'ambientazione dell'acquisto e l'incertezza sul prezzo, elementi idonei a fondare il sospetto sulla provenienza illecita della merce e quindi a escludere la riqualificazione in art. 712 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ipotesi di lieve entità/attenuata prevista dal comma 4 non è una autonoma fattispecie incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; per la prescrizione si applica la pena del comma 1.
Il vizio di motivazione era dedotto in modo non corretto e comunque non specificamente identificato; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
La Corte ha escluso la riqualificazione del fatto in incauto acquisto, ritenendo che gli elementi di fatto descritti fossero compatibili con la ricettazione e, comunque, con la consapevolezza della sospetta provenienza della merce.
È la base edittale di riferimento per il calcolo della prescrizione, quando si invoca l'ipotesi attenuata del comma 4.
Massime di principio
- L'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. non introduce un autonomo reato, ma una circostanza attenuante speciale; ne deriva che, ai fini del termine di prescrizione, occorre avere riguardo alla pena stabilita per la fattispecie base.
- La deduzione della prescrizione che presupponga la qualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata della ricettazione è infondata se il massimo edittale della fattispecie base non è ancora decorso.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e correttamente inquadrato nel vizio processuale dedotto; un'omessa o incerta indicazione del vizio, unita a doglianze generiche, può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- La riqualificazione del fatto in incauto acquisto è esclusa quando la motivazione valorizza elementi concreti da cui emerga un serio sospetto sulla provenienza illecita del bene, come modalità dell'acquisto, contesto dell'operazione e assenza di indicazioni attendibili sul prezzo.
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