Cassazione Penale, Sentenza n. 33648/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione per non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; il ricorrente deduceva: 1) manifesta illogicità della motivazione perché la Corte d'appello avrebbe attribuito centralità alle dichiarazioni dell'imputato (che affermava di aver bruciato solo fogli di carta) senza spiegare l'uso dell'auto della convivente, la guida pur essendo privo di patente, la fuga e l'inseguimento da parte dei militari, e senza considerare che il fuoco rimasto acceso poteva denotare rifiuti di maggiore consistenza o pericolosità; 2) omissione di valutazione che, oltre alla quantità, la pericolosità dipende dalla tipologia dei residui; 3) mancata considerazione che le condotte concrete (trasporto, abbandono in area boschiva e appiccamento del fuoco) integrano pluralità di fattispecie e un rischio concreto per falde e acque; 4) errata applicazione dell'art.131-bis c.p., poiché il reato di cui all'art.256-bis d.lgs.152/2006 è reato di pericolo concreto e per l'integrazione è irrilevante che si sia concretamente arrecato un danno, sicché non si sarebbe potuto fondare la non punibilità sulla scarsa diffusività o sulle modeste conseguenze dannose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art.131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa (valutata nelle due componenti: modalità della condotta e esiguità del danno o del pericolo) e la non abitualità del comportamento. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato la modestissima dimensione del fuoco, la scarsa entità e tipologia presumibilmente cartacea dei rifiuti (assenza di residui che facessero ritenere materiali consistenti o pericolosi) e la constatata assenza di pericolo concreto per l'ambiente; ha anche considerato legittima la valutazione della non abitualità alla luce del certificato del casellario giudiziale. Ha inoltre precisato che la valutazione della condotta successiva al reato (introdotta dal d.lgs.150/2022) è applicabile retroattivamente a favore dell'imputato e che, nonostante il carattere di pericolo concreto del reato di 'appiccare il fuoco', il giudice deve accertare l'esistenza e la consistenza dell'offesa in concreto al momento della condotta. Le valutazioni di merito della Corte d'appello non sono risultate manifestamente illogiche o contraddittorie.
Norme richiamate
art. 256-bis, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Norma che sanziona l'illecito relativo alla gestione dei rifiuti e, nella forma contestata, l'appiccamento del fuoco a rifiuti; la fattispecie è qualificata come reato di pericolo concreto e di condotta (non è necessario dimostrare l'evento dannoso), ma il giudice deve valutare la consistenza del pericolo concreto in concreto al momento della condotta.
art. 192, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006
Disposizioni che proibiscono l'abbandono e lo scarico incontrollato dei rifiuti; rilevanti per la valutazione delle condotte di trasporto e abbandono in area boschiva.
Prevede la non punibilità quando, per modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo (valutati secondo art.133), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale; i due requisiti (tenuità e non abitualità) sono richiesti congiuntamente.
Fornisce i criteri direttivi per valutare la gravità del danno o del pericolo (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, intensità del dolo/colpa, condotta successiva ecc.), utilizzati per apprezzare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art.131-bis.
d.lgs. n. 150 del 2022, art.1 comma 1 lett. c) n.1
Ha introdotto, con carattere sostanziale, la valutazione della condotta successiva al reato tra gli elementi da considerare per l'art.131-bis; la Corte ha ribadito che questa norma si applica retroattivamente in favore dell'imputato (principio pro reo).
Richiamato per il principio di applicazione della legge più favorevole nel tempo (applicazione pro reo di modifiche legislative di carattere sostanziale).
Sez. 3, n. 52610 del 04/10/2017 (Sancilles)
Giurisprudenza che afferma il carattere di reato di pericolo concreto per il delitto di appiccare il fuoco, utile per ricordare che l'evento dannoso non è necessario per l'integrazione del reato, ma non esclude la necessità della valutazione concreta del pericolo.
Sez. 3, n. 17069 del 24/01/2019 (Galati)
Richiamata per il principio secondo cui la limitata entità dei rifiuti e l'occasionalità possono giustificare, in concreto, la valutazione di particolare tenuità ai fini dell'art.131-bis.
Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023 (Muftah) e Sez. 4, n. 7200 del 23/01/2024 (Thaler)
Giurisprudenza citata per confermare l'applicabilità retroattiva delle modifiche normative di carattere sostanziale (art.1 d.lgs.150/2022) in favore dell'imputato.
Massime di principio
- Per ottenere la non punibilità ai sensi dell'art.131-bis c.p. occorre valutare congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa (modalità della condotta e esiguità del danno/pericolo, considerati secondo i criteri dell'art.133 c.p.) e la non abitualità del comportamento; la mancanza di uno dei due requisiti impedisce l'applicazione dell'istituto.
- Nei reati di pericolo concreto (es. appiccare il fuoco a rifiuti) il giudice non deve dimostrare l'evento dannoso effettivo, ma deve accertare la consistenza del pericolo concreto in concreto: quantità dei materiali, tipologia (infiammabilità/pericolosità), dimensioni del fuoco e possibilità di propagazione sono elementi decisivi per la valutazione della tenuità.
- La condotta successiva al reato (per esempio atti di riparazione, tentativo di spegnimento, o al contrario fuga) è rilevabile ai fini dell'art.131-bis quando la normativa successiva l'abbia espressamente prevista e, se la modifica è pro reo, può essere applicata retroattivamente.
- La pluralità di condotte (trasporto, abbandono e appiccamento) può ostare al riconoscimento della tenuità se costituisce un insieme di illeciti idoneo ad aumentare la gravità complessiva dell'offesa; tuttavia il giudice deve valutare la portata concreta di ciascun elemento, non solo la mera enumerazione delle fattispecie.
- La valutazione della Corte d'appello sulle questioni di fatto e di merito gode di ampia discrezionalità: la Cassazione interviene solo in presenza di vizi di motivazione palesi, contraddittorietà o illogicità manifesta.
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