Cassazione Penale, Sentenza n. 08799/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Singh Varinder era stato condannato dal Tribunale di Bologna per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. della strada, commi 1 e 2, lett. c) e co. 2-bis) con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale. Avverso l'ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile l'appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sollevando in via preliminare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (nella parte in cui impone, a pena di inammissibilità, il deposito da parte del difensore d'ufficio dell'imputato assente di uno specifico mandato rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio). In via principale è stato inoltre dedotto un vizio di motivazione relativo alla richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., affermando che la norma non limita il diritto di impugnazione dell'imputato ma ne disciplina le modalità di esercizio da parte del difensore d'ufficio, e che le modifiche introdotte (d.lgs. 10/10/2022 n.150 e legge 9/8/2024 n.114) sono compatibili con i principi costituzionali evocati. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza che conferma la legittimità della disciplina che richiede il mandato specifico solo per il difensore d'ufficio dell'imputato assente. Poiché il ricorso era inammissibile per difetto di conformità al modello previsto dall'art. 581 c.p.p., il secondo motivo (vizio di motivazione su art. 131-bis) non è stato esaminato nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Testo originario e modificato riportato in sentenza: nella formulazione originaria il comma prevedeva che "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato"; il testo successivamente modificato mantiene l'obbligo solo per il difensore d'ufficio dell'imputato assente.
La Corte interpreta la norma come regolazione delle modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore d'ufficio di imputato giudicato in assenza, non come limitazione del diritto di impugnare dell'imputato. La necessità del mandato specifico serve a verificare che l'impugnazione sia espressione di una scelta consapevole dell'imputato assente.
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
«Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto [...] della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante»
La Corte richiama questa disposizione per sostenere che il giudizio in assenza presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo; ciò giustifica l'onere di dimostrare, in caso di impugnazione proposta dal difensore d'ufficio, che l'atto è frutto di una scelta dell'imputato (tramite specifico mandato).
art. 186 cod. della strada
commi 1 e 2, lett. c) e co. 2-bis (come indicato in motivazione)
Norma sostanziale che punisce la guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto l'imputato è stato condannato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver causato un incidente stradale.
Norma invocata dal ricorrente in rapporto alla richiesta di assoluzione (il motivo di merito non è stato però esaminato a causa dell'inammissibilità del ricorso).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33
Ha introdotto originariamente la disciplina che imponeva il mandato specifico con l'atto d'impugnazione; la Corte ne ricostruisce l'evoluzione normativa.
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)
Ha modificato l'art. 581 c.p.p. limitando l'obbligo del mandato specifico al solo difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza.
Principi costituzionali richiamati
Sono stati evocati gli artt. 3, 24, 27, 11 e 111 Cost.; la Corte ha ritenuto che la disciplina procedurale non contrasti con questi principi (eguaglianza, diritto di difesa, inviolabilità dei diritti, libertà di circolazione/rapporti internazionali ove evocata e ragionevole durata del processo).
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'appello proposto dal difensore d'ufficio richiede a pena di inammissibilità il deposito di un mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; senza ciò l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- La disciplina distingue tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio: per il primo si presume maggiore effettività del rapporto e conoscenza del processo da parte dell'imputato, per il secondo il legislatore richiede una manifestazione esplicita di volontà (mandato) per evitare impugnazioni che non rispecchino una scelta consapevole dell'imputato.
- Le questioni di legittimità costituzionale dirette a censurare l'obbligo del mandato specifico sono difficilmente accoglibili, posto il consolidato orientamento di legittimità che considera la norma regolamentare delle modalità accessorie di impugnazione e compatibile con i principi costituzionali richiamati.
- In caso di assenza di documentazione formale prevista dalla norma l'eventuale censura di merito (es. vizio di motivazione) non sarà esaminata per difetto di ammissibilità dell'impugnazione; pertanto è strategico curare la forma dell'atto di impugnazione prima di chiedere l'esame del merito.
- Per evitare l'inammissibilità, l'imputato assente che intende impugnare dovrebbe: a) conferire specifico mandato all'avvocato (o partecipare personalmente), b) provvedere alla dichiarazione o elezione di domicilio, c) verificare la normativa aggiornata e i requisiti formali dell'atto di impugnazione.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare conseguenze economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende), perciò è opportuno valutare attentamente la tempestività e la completezza formale dell'impugnazione.
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